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Ordinanza 525/1995 ECLI:IT:COST:1995:525 Generato dall'IA

Ordinanza 525/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 525/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5

Regesto Legislator

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Ordinanza 525/1995 · Corte costituzionale: 1 della legge 5

Parole chiave

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commutazione della pena pecuniaria commisurazione della pena minorile adeguamento della pena sanzioni penali esecuzione della pena detentiva sostitutiva pena pecuniaria sospesa
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5

ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'art. 135 del codice penale:

ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive) e dell'art. 102,

terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1994 dal

Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di

Catania nel procedimento di esecuzione nei confronti di C.P.,

iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per

i minorenni di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e

27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'art.

135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene

detentive), nella parte in cui non modifica il criterio di ragguaglio

di cui all'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n.

689 (Modifiche al sistema penale), relativo alla conversione di pene

pecuniarie per i soggetti insolvibili, in ragione di un giorno di

libertà controllata per lire venticinquemila di multa o ammenda, con

conseguente sopravvenuta illegittimità dello stesso art. 102, terzo

comma, della legge n. 689 del 1981, in ordine al criterio di

ragguaglio ivi previsto;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 440 del 1994, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, terzo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in

cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene

pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il

ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di

venticinquemila lire, anziché settantacinquemila lire, o frazione di

settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà

controllata;

e che, pertanto, la questione ora proposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 233 del 1995);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1993,

n. 402 (Modifica dell'art. 135 del codice penale: ragguaglio fra pene

pecuniarie e pene detentive), sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il

Tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: Di Paola