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Sentenza 508/1995 ECLI:IT:COST:1995:508 Generato dall'IA

Sentenza 508/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 508/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (approvazione del testo unico

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 24 Cost, art. 24 della Costituzione; Sentenza 508/1995 · Corte costituzionale: comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (approvazione del testo unico

Parole chiave

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titolo esecutivo di rigetto validità della notifica postale estensione del mandato postale chèque postale sequestro di beni credito garantito da pegno

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
eguaglianza (art. 3 Cost.) e di tutela giurisdizionale dei diritti
art. 24 Cost
- Resta assorbita la censura riferita all'art. 24 della
art. 24 della Costituzione
- Resta assorbita la censura riferita all'art. 24 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175, primo

comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (approvazione del testo unico

delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1995

dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Quarta

Maria Grazia ed altri e Quarta Ottavio, iscritta al n. 458 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice

relatore Luigi Mengoni.

Nel corso di una procedura cautelare promossa da Maria Grazia

Quarta ed altri contro Ottavio Quarta, il Pretore di Lecce con

ordinanza del 23 maggio 1995, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 175, primo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973,

n. 156, nella parte in cui vieta il sequestro o il pignoramento dei

buoni postali fruttiferi, tranne che per ordine dell'autorità

giudiziaria in sede penale.

Ad avviso del giudice rimettente la norma impugnata, diretta a

favorire l'incremento del risparmio postale quale mezzo di

finanziamento dei fabbisogni del Tesoro, viola i princìpi di

eguaglianza (art. 3 Cost.) e di tutela giurisdizionale dei diritti

(art. 24 Cost.).

L'irragionevolezza del divieto appare tanto più grave nel caso in

oggetto, in cui il sequestro non è stato chiesto da terzi contro i

cointestatari dei buoni fruttiferi, ma da uno degli intestatari, con

pari facoltà di riscossione, nei confronti dell'altro. Proprio

perché entrambi hanno disgiuntivamente la più ampia facoltà di

riscossione dei buoni in ogni momento, appare del tutto

ingiustificato il diniego del potere di ciascuno di chiedere il

sequestro giudiziario a tutela delle proprie ragioni da far valere

nel successivo giudizio contro l'altro intestatario.

1. - Il Pretore di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3

e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 175

del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (c.d. codice postale), nella parte

in cui non consente di sottoporre a sequestro o a pignoramento i

buoni postali di risparmio, tranne che per ordine dell'autorità

giudiziaria in sede penale.

2. - La questione è fondata.

Con sentenza n. 187 del 1995 questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'analoga disposizione dell'art.

157 del codice postale, interdittiva del sequestro o del pignoramento

dei libretti di risparmio, che sono la prima fonte di raccolta del

risparmio postale. La seconda è costituita dai buoni fruttiferi, ai

quali, in ragione dell'analogia del servizio e dell'identità del

rapporto sottostante (deposito di denaro), l'art. 213 del regolamento

generale dei servizi postali (r.d. 30 maggio 1940, n. 775) estende,

in quanto compatibili, le norme relative alle Casse postali di

risparmio, e in particolare ai libretti di risparmio. Pertanto, la

disparità di trattamento - in ordine alla garanzia dei creditori del

titolare e alla tutela cautelare di ciascun intestatario nei

confronti dell'altro nel caso di cointestazione a più persone -

sopravvenuta, a seguito della sentenza citata, tra i libretti di

risparmio e i buoni postali fruttiferi, non essendo giustificata da

situazioni non comparabili, deve essere rimossa.

Da un altro punto di vista i buoni fruttiferi, benché facciano

parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili

ai titoli del debito pubblico, come si argomenta, tra l'altro,

dall'art. 7, comma 6, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito

nella legge 8 agosto 1992, n. 359, che li ha esentati dall'imposta

straordinaria sui depositi bancari e postali ivi prevista. Sotto

questo profilo il privilegio accordato dalla disposizione impugnata

appare lesivo del principio di eguaglianza in relazione alla norma

generale dell'art. 56, primo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1963, n.

1343 (testo unico delle leggi in materia di debito pubblico), che

ammette l'esperimento di pignoramenti e sequestri sui titoli al

portatore e nominativi, ovunque essi si trovino.

La ragione originaria della regola speciale di immunità del

risparmio postale da misure cautelari o esecutive, cioè l'intento di

favorire la diffusione del risparmio tra le categorie più povere, è

legata a un tipo di società prevalentemente contadina oggi superato,

e del resto già all'inizio non era del tutto appropriata, analogo

favore non essendo accordato ai depositi presso le casse rurali.

3. - Resta assorbita la censura riferita all'art. 24 della

Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 175, primo

comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico

delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1995

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1995

Il direttore della cancelleria: Di Paola