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Ordinanza 503/1995 ECLI:IT:COST:1995:503 Generato dall'IA

Ordinanza 503/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 503/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli

Regesto Legislator

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art. 2 Cost, art. 3 Cost; Ordinanza 503/1995 · Corte costituzionale: della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli

Parole chiave

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risarcimento dei danni da incidente stradale materia di assicurazione contro gli infortuni assicurazione per conto di terzi incidenti della circolazione stradale sicurezza della circolazione infortunio bagattellare

Disposizioni normative citate

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art. 2 Cost
contrasta: a) con l'art. 2 Cost., perché lede il diritto
art. 3 Cost
come attività pericolosa; b) con l'art. 3 Cost., sia per
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. a),

della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria

della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli

a motore e dei natanti), nel testo anteriore all'entrata in vigore

della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991),

promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1995 dal Giudice istruttore

del Tribunale di Crotone nel procedimento civile vertente tra Sarti

Luciana e Bonzagni Pier Luigi ed altro, iscritta al n. 437 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso del giudizio civile promosso da Luciana

Sarti contro Pier Luigi Bonzagni ed altro al fine di ottenere il

risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incidente stradale

verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge 19 febbraio

1992, n. 142, nel quale l'attrice è stata coinvolta viaggiando, come

terza trasportata, a bordo dell'autoveicolo assicurato di sua

proprietà, il Giudice istruttore del tribunale di Crotone, con

ordinanza del 21 marzo 1995, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione,

dell'art. 4, lett. a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel

testo anteriore all'entrata in vigore della citata legge n. 142 del

1992, nella parte in cui, escludendo dai benefici assicurativi "tutti

coloro la cui responsabilità deve essere coperta

dall'assicurazione", non consente di riconoscere i benefici stessi al

proprietario del veicolo assicurato coinvolto nell'incidente quale

terzo trasportato dal veicolo medesimo;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata

contrasta: a) con l'art. 2 Cost., perché lede il diritto

inviolabile alla tutela della persona che ha sofferto danni derivanti

dalla circolazione di veicolo senza guida di rotaie, qualificabile

come attività pericolosa; b) con l'art. 3 Cost., sia per

l'ingiustificata discriminazione introdotta tra i terzi trasportati,

sia per l'irragionevolezza della prevalenza accordata all'interesse

degli assicuratori ad evitare eventuali collusioni ai loro danni

rispetto all'interesse sociale all'estensione della copertura

assicurativa a tutti i danneggiati, almeno in relazione ai danni alla

persona;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, eccependo il difetto di legittimazione

del giudice istruttore a sollevare la questione;

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il

giudice istruttore non è legittimato a sollevare una questione di

legittimità costituzionale dalla cui soluzione dipende la

definizione del giudizio promosso davanti al tribunale al quale è

addetto;

che tale è la questione proposta, in quanto investe una norma la

cui applicazione appartiene alla competenza del collegio;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. a), della legge 24

dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), nel testo anteriore all'entrata in vigore

della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991),

sollevata dal Giudice istruttore del Tribunale di Crotone con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola