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Ordinanza 495/1995 ECLI:IT:COST:1995:495 Generato dall'IA

Ordinanza 495/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 495/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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(Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 495/1995 · Corte costituzionale: (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella

Parole chiave

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calcolo della rendita d'invalidità sospensione del diritto all'indennità indennità di disoccupazione dell'assicurato riduzione delle prestazioni complementari reintegrazione dei beneficiari di una rendita soppressione delle rendite di invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1,

lettera b), 2, comma 4, 3 e 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87

(Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella

determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), promosso

con ordinanza emessa il 18 novembre 1994 dal Consiglio di Stato sul

ricorso proposto da Senes Giovanni ed altri contro l'I.N.P.D.A.P.

iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 18 novembre 1994, il

Consiglio di Stato, VI sezione, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale: a) dell'art. 4 della legge 29 gennaio

1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa

speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici

dipendenti), per contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo

comma, 25, primo comma, 103 e 113 della Costituzione, in quanto -

disponendo l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione delle

spese processuali - sottrarrebbe alla valutazione del giudice

(interferendo con la sua indipendenza) i profili relativi al rapporto

sostanziale dedotto in giudizio ed alle pronunce accessorie, nonché

- escluso il carattere innovativo della legge, promulgata solo a

seguito della sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale -

in quanto violerebbe il diritto di difesa e di azione e la naturale

precostituzione del giudice; b) dell'art. 3 della legge citata, in

relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita

l'applicazione della legge ai dipendenti cessati dal servizio dopo il

30 novembre 1994 e non esclude dall'obbligo della presentazione della

relativa domanda in via amministrativa quei dipendenti in pensione

che abbiano proposto ricorso in sede giurisdizionale al fine di

ottenere il computo dell'indennità integrativa speciale nella base

di calcolo del trattamento di fine servizio; c) dell'art. 1, comma 1,

lettera b) , per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione,

nella parte in cui stabilisce che il computo dell'indennità

integrativa speciale agli effetti dell'indennità di buonuscita sia

effettuata nella misura del 60%; d) dell'art. 2, comma 4, in

relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, per l'illogica

sperequazione del regime dei crediti ivi disciplinati rispetto a

quelli ordinari, con notevole diminuzione del contenuto di una

prestazione economica che deve essere considerata quale retribuzione

differita;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le

sollevate questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate

inammissibili ovvero infondate;

Considerato che identiche questioni sono state già dichiarate

non fondate con la sentenza n. 103 del 1995, nonché manifestamente

infondate con le ordinanze n. 207, n. 324 e n. 468 del 1995, in

ragione dell'affermato carattere tendenzialmente satisfattivo -

assunto dalla normativa de qua - delle aspettative dei pubblici

dipendenti ad un'estensione della base di computo dell'indennità

erogata in occasione della cessazione dal servizio, fino a

ricomprendervi l'indennità integrativa speciale;

che, in particolare, in tali decisioni - con riferimento alla

questione di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente

l'asserita illegittimità della dichiarazione d'estinzione d'ufficio

dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - questa Corte ha

sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualità ed in attesa

di una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori

dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la

sufficiente tempestività della risposta data dal legislatore alle

suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n. 243 del

1993, erano ben assurte al rango di diritti, ma non erano ancora

immediatamente determinabili;

che, quindi, valutato il rapporto tra l'intervento normativo ed

il grado di realizzazione che alla pretesa azionata è stato

accordato per via legislativa, è stata riconosciuta (e va qui

ribadita) la ragionevolezza della norma censurata, come tale non

incidente sul diritto di difesa e sull'assetto costituzionale

riservato "all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla sua

prerogativa, anche nei rapporti col legislatore" (sentenza n. 103 del

1995);

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata, in

quanto il giudice a quo non offre argomenti ulteriori o diversi

rispetto a quelli a suo tempo esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b),

dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge 29

gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità

integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei

pubblici dipendenti), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24,

primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113 della

Costituzione, dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola