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Sentenza 486/1995 ECLI:IT:COST:1995:486 Generato dall'IA

Sentenza 486/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 486/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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prevede la riduzione del prezzo di cessione dell'1 per cento per ogni

Regesto Legislator

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art. 117 della Costituzione; Sentenza 486/1995 · Corte costituzionale: prevede la riduzione del prezzo di cessione dell'1 per cento per ogni

Parole chiave

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disdetta della locazione abitativa riduzione del canone locativo legge sulle abitazioni secondarie miglioramento degli alloggi deduzione delle spese di manutenzione di immobili legge sugli alloggi

Disposizioni normative citate

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art. 117 della Costituzione
contrasto con l'art. 117 della Costituzione, la legge della Regione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2,

della legge della regione Molise, approvata il 23 dicembre 1994 e

riapprovata l'8 marzo 1995 dal Consiglio regionale, avente per

oggetto: "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri, notificato il 12 aprile 1995, depositato in

cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 27 del registro

ricorsi 1995;

Udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1995 il Giudice relatore

Francesco Guizzi;

Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente.

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, per

contrasto con l'art. 117 della Costituzione, la legge della Regione

Molise (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica) approvata, in prima lettura, dal Consiglio

regionale del Molise il 23 dicembre 1994 e in seconda lettura, a

seguito di rinvio governativo, l'8 marzo 1995.

Il provvedimento legislativo ha ad oggetto l'alienazione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica e all'art. 4, comma 2,

prevede la riduzione del prezzo di cessione dell'1 per cento per ogni

anno di vetustà, fino al limite di trent'anni. Con ciò violando -

ad avviso del ricorrente - il principio fondamentale stabilito dalla

legge 24 dicembre 1993, n. 560, art. 1, comma 10, secondo cui la

riduzione per anno di vetustà è possibile fino al limite massimo

del 20 per cento. La disposizione eccederebbe quindi i limiti delle

competenze regionali e sarebbe pertanto illegittima alla luce

dell'art. 117 della Costituzione.

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva, con ricorso

in via principale, questione di legittimità costituzionale dell'art.

4, comma 2, della legge della Regione Molise dell'8 marzo 1995 (Norme

in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica) in riferimento all'art. 117 della Costituzione, perché

deroga a quanto stabilito dall'art. 1, comma 10, della legge n. 560

del 1993, secondo cui la riduzione dell'1 per cento sul prezzo di

alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è

ammessa fino al limite massimo del 20 per cento.

La questione è fondata.

2. - Va innanzitutto precisato che ai fini del presente giudizio

non rileva la differente formulazione della norma impugnata (come

approvata dal Consiglio regionale il 23 dicembre 1994) rispetto al

testo dell'8 marzo 1995, conseguente al rinvio commissariale. Tale

differenza, pur non essendo meramente formale, non ha incidenza sulla

questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del

Consiglio in via principale e, dunque, indipendentemente da qualsiasi

applicazione concreta.

La questione verte sull'ammissibilità di un intervento regionale

in deroga - o comunque in variazione - a un criterio fissato dalla

legge statale sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica, con riguardo alla riduzione del prezzo per vetustà.

La legge statale (n. 560 del 1993) consente la riduzione del prezzo

fino al limite massimo del 20 per cento, e sia la prima che la

seconda formulazione della legge regionale appaiono, sotto questo

profilo, ugualmente lesive della legge n. 560.

3. - Nel merito, va certo ricordata la competenza regionale in

materia di edilizia residenziale pubblica (art. 93 del d.P.R. 24

luglio 1977, n. 616 e la sentenza n. 347 del 1993), e non si può non

sottolineare, nel contempo, che le Regioni potrebbero anche

modificare l'assetto organizzatorio in atto degli Istituti autonomi

case popolari, come previsto dall'art. 93 del citato d.P.R. n. 616.

Correttamente, la legge della regione Molise detta norme sulla

destinazione dei fondi ricavati dalla vendita degli immobili dei due

Istituti autonomi case popolari di Campobasso e Isernia, senza che vi

sia stata censura da parte governativa. Ma la competenza regionale

nulla toglie all'esigenza di una disciplina-quadro che definisca i

criteri fondamentali sulle modalità di alienazione degli alloggi di

edilizia residenziale pubblica. E quello della riduzione del prezzo

per vetustà è senza dubbio un punto fondamentale, come risulta

anche dal dibattito parlamentare che si è svolto proprio sulla

misura di essa (v. soprattutto Camera dei deputati, ottava

commissione permanente, seduta del 16 dicembre 1993).

Sarebbe inammissibile un'oscillazione legislativa a seconda della

Regione competente, perché oggetto dell'alienazione possono essere,

oltre agli immobili acquisiti o realizzati con il contributo della

Regione, anche gli immobili acquisiti o realizzati con il contributo

statale, nonché gli immobili degli Istituti autonomi case popolari,

dei comuni e degli altri enti pubblici territoriali, come risulta

chiaramente dall'art. 1 della legge regionale in esame.

La natura di detto patrimonio immobiliare dimostra l'interesse

statale a introdurre i criteri essenziali in tema di alienazione, per

cui l'art. 1, comma 10, della legge n. 560 va qualificato come

principio fondamentale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione,

con la conseguente illegittimità costituzionale della disposizione

impugnata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2,

della legge della Regione Molise (Norme in materia di alienazione

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), approvata in prima

deliberazione il 23 dicembre 1994 e in seconda deliberazione l'8

marzo 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola