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Sentenza 460/1995 ECLI:IT:COST:1995:460 Generato dall'IA

Sentenza 460/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 460/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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codice di procedura penale. Dopo aver presentato con atti del 9 marzo

Regesto Legislator

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art. 112 della Costituzione; Sentenza 460/1995 · Corte costituzionale: codice di procedura penale. Dopo aver presentato con atti del 9 marzo

Parole chiave

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revisione in materia penale riesame della carcerazione preventiva motivi di cassazione riesame dell'entità pena reiterazione di reati penali ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 112 della Costituzione
penale, sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 3,

e 49, ultimo comma, del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 12 luglio 1994 dalla Corte d'appello di Trieste

nel procedimento penale a carico di Pahor Samo, iscritta al n. 545

del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice

relatore Francesco Guizzi.

1. - Nel procedimento penale a carico di Pahor Samo la Corte

d'appello di Trieste ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 46, comma 3, e 49, ultimo comma, del

codice di procedura penale. Dopo aver presentato con atti del 9 marzo

e del 5 ottobre 1993 due istanze di rimessione del procedimento,

rigettate dalla Corte di cassazione con sentenze del 5 maggio 1993 e

19 gennaio 1994, l'imputato - avvalendosi della possibilità

offertagli dalla normativa citata - ne aveva riproposto altra sulla

base di fatti nuovi rispetto a quelli in precedenza addotti.

Osserva il Collegio che la Corte di cassazione ha sempre escluso

ogni possibilità di sindacato da parte del giudice di merito

sull'ammissibilità di siffatta istanza, e ciò anche nel caso (come

quello in esame) in cui vi sia stata reiterazione della richiesta

sulla base di motivi "solo apparentemente nuovi". Tale situazione

costituirebbe, di fatto, fonte di pericolo per l'imminente

prescrizione dei reati. E palesandosi una violazione del principio di

obbligatorietà dell'azione penale, contenuto nell'art. 112 della

Costituzione, la Corte d'appello di Trieste ha sollevato la già

menzionata questione di costituzionalità, anche per l'implicazione,

vantaggiosa, di "sterilizzare" il termine prescrizionale del reato.

Perché attraverso la reiterazione delle istanze di rimessione (pur

se infondate) l'imputato porrebbe in essere le condizioni atte alla

maturazione della prescrizione, così sottraendosi al giudizio

instauratosi in seguito all'attivazione dell'azione penale.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per

l'infondatezza della questione.

Premette l'Avvocatura che l'istituto della rimessione, se e in

quanto ripetutamente utilizzato, può certo determinare le

conseguenze negative segnalate. Che tuttavia non discendono - come si

sostiene nell'ordinanza della Corte d' appello - dalla mancata

attribuzione al giudice di merito del sindacato di ammissibilità

dell'istanza di rimessione, poiché nulla impedirebbe all'imputato,

dopo la declaratoria di inammissibilità della prima istanza, di

riproporla sulla base di motivi, anche solo apparentemente nuovi,

ottenendo comunque l'effetto di impedire la decisione finale.

L'inconveniente potrebbe essere risolto o attraverso un sistema di

preclusioni tale da impedire la riproposizione della richiesta, o

consentendo al giudice di merito di pronunciare la sentenza (che è

la sola attività processuale ad essergli preclusa, in attesa che la

Cassazione si esprima sulla rimessione), o, infine, non computando

nei termini di prescrizione, nelle ipotesi di rigetto o di

inammissibilità dell'istanza, il periodo in cui il processo rimane

sospeso.

Sebbene sottenda un problema applicativo, la questione - conclude

l'Avvocatura - sarebbe mal formulata: sia perché non risulta

impugnata la norma che disciplina il termine di prescrizione dei

reati, sia perché si richiederebbe alla Corte una pronuncia su una

materia rimessa alle scelte discrezionali del legislatore.

1. - È all'esame della Corte, per violazione dell'art. 112 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.

46, comma 3, e 49, ultimo comma, del codice di procedura penale, in

quanto permettono all'imputato di riproporre ad libitum la richiesta

di rimessione del procedimento, basata su motivi anche solo in

apparenza nuovi, così favorendo il decorso del termine di

prescrizione.

2. - La questione è inammissibile.

Non si ignorano in questa sede, né si sottovalutano, gli

inconvenienti lamentati dal giudice a quo, che consistono non

soltanto nella possibilità di un uso distorto della riproposizione,

a fini dilatori, della richiesta di rimessione - stante il potere

esclusivo conferito alla Corte di cassazione di decidere

sull'ammissibilita'e la fondatezza di essa - ma consistono, altresì,

nell'obbligo per il giudice di merito di fermarsi, ai sensi dell'art.

47, comma 1, del codice di rito, alle soglie della sentenza.

Tuttavia, questa Corte non può non rilevare l'imprecisione nella

denuncia della normativa processuale, non essendo coinvolto, in

particolare, il citato art. 47, e soprattutto non può non ricordare

che l'invocato principio costituzionale è inidoneo a garantire,

oltre il momento iniziale dell'impulso dato dal pubblico ministero

(da ultimo, cfr. sentenza n. 280 del 1995), l'efficienza del processo

penale, che pure è bene costituzionalmente protetto.

Tanto, ovviamente, non preclude la possibilità di un riesame

della questione ove adeguatamente definita ai sensi dell'art. 23,

primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 46, comma 3, e 49, ultimo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione,

dalla Corte d'appello di Trieste, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA