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Ordinanza 457/1995 ECLI:IT:COST:1995:457 Generato dall'IA

Ordinanza 457/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 457/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, della Costituzione dal pretore di Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Regesto Legislator

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art. 79 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 457/1995 · Corte costituzionale: comma, della Costituzione dal pretore di Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali permesso di promuovere un procedimento penale revoca del gratuito patrocinio eccezione di incostituzionalità prescrizione della pena legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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art. 79 della Costituzione
procedura prevista per la concessione dell'amnistia dall'art. 79
art. 3 della Costituzione
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge

23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), promossi con ordinanze emesse il 10 febbraio 1995 (numero

cinque ordinanze), il 15 febbraio, il 2 marzo e il 9 marzo 1995 dal

pretore di Potenza rispettivamente iscritte ai nn. 330, 362, 363,

364, 365, 366, 367 e 368 del registro ordinanze 1995 e pubblicate

nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 24 e 26, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il pretore di Potenza, con otto ordinanze di identico

contenuto emesse, nel corso di altrettanti procedimenti penali, tra

il 10 febbraio e il 9 marzo 1995 (r.o. nn. 330, 362, 363, 364, 365,

366, 367, 368 del 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 79,

3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,

nella parte in cui, richiamando, per le opere abusive indicate al

primo comma, le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28

febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, prevede

l'estinzione dei reati in materia urbanistica indicati nell'art. 38,

secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985, e dispone la

sospensione dei relativi procedimenti a norma degli artt. 38, primo

comma, e 44 della stessa legge n. 47;

che, ad avviso del remittente, la disposizione impugnata

introdurrebbe una misura clemenziale, quale sarebbe da qualificare il

cosiddetto condono edilizio, senza il rispetto dalla rigorosa

procedura prevista per la concessione dell'amnistia dall'art. 79

della Costituzione, nel nuovo testo di cui alla legge costituzionale

6 marzo 1992, n. 1, risolvendosi, altresì, in contrasto con l'art. 3

della Costituzione, in un esercizio arbitrario della non punibilità;

che, inoltre, dalla reiterazione dei provvedimenti di clemenza

deriverebbe un indebolimento della funzione di prevenzione generale

della comminatoria della pena, in violazione dell'art. 27, terzo

comma, della Costituzione;

che nel giudizio introdotto con la ordinanza r.o. n. 362 del

1995 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con il

patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per

la infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi, prospettando questioni identiche, relative alla stessa disposizione legislativa, possono essere riuniti e

decisi congiuntamente;

che le questioni sollevate sono già state dichiarate non

fondate con la sentenza n. 427 del 1995;

che, non essendo stati addotti motivi o profili ulteriori che

possano giustificare una diversa decisione, le questioni vanno

dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23

dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 79, 3 e 27, terzo

comma, della Costituzione dal pretore di Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA