Ordinanza 456/1995 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IA27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 della Costituzione; Ordinanza 456/1995 · Corte costituzionale: 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies della
legge 8 agosto 1985, n. 431 - rectius, dell'art. 1-sexies del d.-l.
27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone
di particolare interesse ambientale), introdotto dalla legge di
conversione 8 agosto 1985, n. 431 - promosso con ordinanza emessa il
10 novembre 1994 dal tribunale di Camerino nel procedimento penale a
carico di Barboni Fabio ed altro, iscritta al n. 103 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di Fabio
Barboni ed altro, imputati di avere realizzato una strada in zona
paesaggisticamente vincolata senza autorizzazione, il tribunale di
Camerino, con ordinanza emessa in data 10 novembre 1994 (r.o. n. 103
del 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, 9, secondo
comma, 3, 27 e 13 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 -
rectius, dell'art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312,
introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 -;
che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata, nel
colpire con le sanzioni penali previste dall'art. 20 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, la violazione delle disposizioni di cui allo
stesso d.-l. n. 312 del 1985, indipendentemente dalla circostanza
che, successivamente alla esecuzione dell'opera in zona
paesaggisticamente vincolata in assenza di autorizzazione, questa sia
intervenuta, violerebbe: l'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, per assenza di determinatezza della fattispecie penale;
l'art. 9, secondo comma, della Costituzione, in quanto verrebbero
colpiti anche gli interventi di cui sia stata successivamente
accertata la compatibilità con i valori estetico-culturali; l'art. 3
della Costituzione, poiché verrebbero irragionevolmente sottoposte
alla medesima sanzione le ipotesi di esecuzione di un'opera in
assenza di autorizzazione e quelle in cui l'opera eseguita sia stata
successivamente autorizzata; gli artt. 25, 27 e 13 della
Costituzione, per il vulnus al principio della necessaria
offensività del reato;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza;
Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione,
sono intervenute norme innovative nella materia di cui si tratta: in
particolare, è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1994, n. 724,
il cui art. 39, comma 8, stabilisce che, nel caso di interventi
edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, paesaggistico o
ambientale, "il rilascio della concessione edilizia o
dell'autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle
autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del
vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso";
inoltre, l'art. 7, comma 14, del d.-l. 20 settembre 1995, n. 400, ha
disposto la non applicabilità del secondo comma dell'art. 1-sexies
del d.-l. n. 312 del 1985 nei casi di sanatoria previsti dallo stesso
d.-l. n. 400 del 1995;
che, pertanto, occorre disporre la restituzione degli atti al
giudice a quo, affinché valuti la rilevanza della questione
sollevata alla luce dei principi desumibili dalla normativa
sopravvenuta.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Camerino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA