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Ordinanza 456/1995 ECLI:IT:COST:1995:456 Generato dall'IA

Ordinanza 456/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 456/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 456/1995 · Corte costituzionale: 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone

Parole chiave

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violazione degli oneri dell'autorizzazione autorizzazione in materia di protezione della natura obbligo del permesso di costruzione guida senza autorizzazione legge sui percorsi pedonali deroga alla licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
accertata la compatibilità con i valori estetico-culturali; l'art. 3
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies della

legge 8 agosto 1985, n. 431 - rectius, dell'art. 1-sexies del d.-l.

27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone

di particolare interesse ambientale), introdotto dalla legge di

conversione 8 agosto 1985, n. 431 - promosso con ordinanza emessa il

10 novembre 1994 dal tribunale di Camerino nel procedimento penale a

carico di Barboni Fabio ed altro, iscritta al n. 103 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di Fabio

Barboni ed altro, imputati di avere realizzato una strada in zona

paesaggisticamente vincolata senza autorizzazione, il tribunale di

Camerino, con ordinanza emessa in data 10 novembre 1994 (r.o. n. 103

del 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, 9, secondo

comma, 3, 27 e 13 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 -

rectius, dell'art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312,

introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 -;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata, nel

colpire con le sanzioni penali previste dall'art. 20 della legge 28

febbraio 1985, n. 47, la violazione delle disposizioni di cui allo

stesso d.-l. n. 312 del 1985, indipendentemente dalla circostanza

che, successivamente alla esecuzione dell'opera in zona

paesaggisticamente vincolata in assenza di autorizzazione, questa sia

intervenuta, violerebbe: l'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, per assenza di determinatezza della fattispecie penale;

l'art. 9, secondo comma, della Costituzione, in quanto verrebbero

colpiti anche gli interventi di cui sia stata successivamente

accertata la compatibilità con i valori estetico-culturali; l'art. 3

della Costituzione, poiché verrebbero irragionevolmente sottoposte

alla medesima sanzione le ipotesi di esecuzione di un'opera in

assenza di autorizzazione e quelle in cui l'opera eseguita sia stata

successivamente autorizzata; gli artt. 25, 27 e 13 della

Costituzione, per il vulnus al principio della necessaria

offensività del reato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza;

Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione,

sono intervenute norme innovative nella materia di cui si tratta: in

particolare, è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1994, n. 724,

il cui art. 39, comma 8, stabilisce che, nel caso di interventi

edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, paesaggistico o

ambientale, "il rilascio della concessione edilizia o

dell'autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle

autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del

vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso";

inoltre, l'art. 7, comma 14, del d.-l. 20 settembre 1995, n. 400, ha

disposto la non applicabilità del secondo comma dell'art. 1-sexies

del d.-l. n. 312 del 1985 nei casi di sanatoria previsti dallo stesso

d.-l. n. 400 del 1995;

che, pertanto, occorre disporre la restituzione degli atti al

giudice a quo, affinché valuti la rilevanza della questione

sollevata alla luce dei principi desumibili dalla normativa

sopravvenuta.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Camerino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA