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Ordinanza 453/1995 ECLI:IT:COST:1995:453 Generato dall'IA

Ordinanza 453/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 453/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 53 della Costituzione, art. 47 della Costituzione; Ordinanza 453/1995 · Corte costituzionale: 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della

Parole chiave

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ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale detrazioni e rimborsi imposta alla fonte restituzione dei sussidi statali procedura per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
l'art. 3 della Costituzione, "per aver colpito in maniera
art. 53 della Costituzione
l'art. 53 della Costituzione, per avere il prelievo "inciso
art. 47 della Costituzione
l'art. 47 della Costituzione, per non aver tutelato né
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della

finanza pubblica), come sostituito dalla legge di conversione 8

agosto 1992, n. 359, promosso con ordinanza emessa il 30 settembre

1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso

proposto da s.p.a. Ifigest in liquidazione contro l'Intendenza di

Finanza di Roma, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione della società Ifigest in

liquidazione;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Roma, con

ordinanza del 30 settembre 1994 (r.o. n. 289 del 1995) - nel corso di

un giudizio proposto dalla Società Ifigest in liquidazione nei

confronti dell'Amministrazione finanziaria per il rimborso della

ritenuta fiscale del sei per mille operata dalla Banca Nazionale

dell'Agricoltura sul saldo contabile del suo conto corrente alla data

del 9 luglio 1992 - ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 47

e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti

per il risanamento della finanza pubblica), come sostituito dalla

legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359;

che, ad avviso del giudice remittente, il tributo previsto dalla

disposizione denunciata:

a) presenterebbe "le caratteristiche proprie di un'imposta sul

patrimonio finanziario e non su un effettivo reddito";

b) inciderebbe "in maniera ampia su situazioni differenziate,

discriminando le posizioni dei soggetti colpiti", risultando ispirato

"al principio di proporzionalità piuttosto che a quello di

progressività";

c) colpirebbe "maggiormente i risparmi di minima e comunque

contenuta entità, lasciando esenti patrimoni cospicui" investiti in

utilizzi maggiormente remunerativi dei semplici depositi, gravando

talora sopra "disponibilità finanziarie contingenti" e perciò non

"sull'effettiva ricchezza, ma su temporanee liquidità" spesso da

sottoporre ad ulteriori tassazioni;

d) consentirebbe "soltanto ai possessori di scritture

contabili di provare l'ammontare effettivo del saldo disponibile,

esistente alla data del 9 luglio 1992", escludendo dalla prova

contraria la "generalità dei soggetti d'imposta";

che la norma denunciata risulterebbe, pertanto, in contrasto

con:

1) l'art. 3 della Costituzione, "per aver colpito in maniera

eguale situazioni differenziate";

2) l'art. 53 della Costituzione, per avere il prelievo "inciso

su saldi contabili astratti che non possono essere considerati

espressione di capacità contributiva", in violazione del principio

di progressività;

3) l'art. 47 della Costituzione, per non aver tutelato né

incoraggiato il risparmio, "inducendo i risparmiatori a maggiori

cautele" con sottrazione di ricchezza dal circuito economico;

che si è costituita la ricorrente nel giudizio a quo, per

chiedere una declaratoria di illegittimità costituzionale della

disposizione censurata;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale della

disposizione di cui trattasi, negli stessi termini in cui risulta

proposta dall'ordinanza in epigrafe, ha già formato oggetto di esame

da parte di questa Corte che, con sentenza n. 143 del 1995, l'ha

ritenuta non fondata;

che pertanto, la questione, in mancanza di profili o argomenti

nuovi atti ad indurre in diverso avviso, va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333

(Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), come

sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione,

dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, con ordinanza

emessa il 30 settembre 1994.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA