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Ordinanza 443/1995 ECLI:IT:COST:1995:443 Generato dall'IA

Ordinanza 443/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 443/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

Regesto Legislator

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Ordinanza 443/1995 · Corte costituzionale: 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità pene e misure reati contro i doveri d'ufficio e professionali margine d'apprezzamento del ministero pubblico misura disciplinare pena minima
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 343 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1995 dal Pretore

di Potenza nel procedimento penale a carico di Di Tommaso Leonardo,

iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Potenza ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 343 del codice penale nella

parte in cui tale norma prevede come minimo edittale la pena della

reclusione di un anno;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 313 del 1995,

successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato non fondata la

medesima questione sollevata, fra gli altri, dallo stesso giudice

negli identici termini, e che, pertanto, non essendo stati addotti

argomenti diversi, la questione ora proposta deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 343 del codice penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal

pretore di Potenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA