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Ordinanza 404/1995 ECLI:IT:COST:1995:404 Generato dall'IA

Ordinanza 404/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 404/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, lettera f),

Regesto Legislator

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Ordinanza 404/1995 · Corte costituzionale: 36, lettera f),

Parole chiave

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indagine per omicidio assassinio istruzione giudiziaria autopsia chiusura dell'istruzione penale omicidio intenzionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, lettera f),

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10

dicembre 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Salerno nel procedimento penale a carico di Viviano

Gaetano, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Salerno, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di

archiviazione del procedimento penale instaurato a carico di Gaetano

Viviano, indagato per il reato di omicidio colposo, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 36, lettera f), cod. proc.

pen., nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione del

giudice per incompatibilità, ove questi, legato al pubblico

ministero da vincolo di coniugio, si trovi investito della cognizione

del medesimo fatto che, oggetto di un diverso procedimento, sia stato

esaminato dallo stesso pubblico ministero;

che l'ordinanza di rimessione, nel dar conto delle vicende

processuali che hanno preceduto l'incidente di costituzionalità in

oggetto, precisa che la richiesta di archiviazione sulla quale il

giudice a quo è chiamato a pronunciarsi si riporta alle

argomentazioni e alle conclusioni assunte da un altro pubblico

ministero, legato da vincolo di coniugio allo stesso rimettente,

nell'ambito di un procedimento diverso, perché iscritto in data

diversa nel registro delle notizie di reato, ma avente ad oggetto il

medesimo fatto, concernente la morte di Gaetano Vannelli conseguente

all'urto con l'autovettura condotta dall'indagato Gaetano Viviano, e

concluso con un provvedimento di archiviazione;

che, tanto premesso, il giudice rimettente ritiene che

l'impugnato art. 36, lettera f), cod. proc. pen., poiché

obbligherebbe il giudice ad astenersi soltanto quando il coniuge di

questi eserciti le funzioni di pubblico ministero nello stesso

procedimento, non potrebbe essere applicato al caso in esame, nel

quale le funzioni, rispettivamente, di pubblico ministero e di

giudice, pur riguardando il medesimo fatto, non si svolgono

all'interno dello stesso procedimento;

che, pertanto, sulla base di tale interpretazione, il Giudice

per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di

Salerno ravvisa il contrasto dell'art. 36, lettera f), cod. proc.

pen., con i princip/' di parità sostanziale delle parti processuali,

di effettività del diritto di difesa e di indipendenza e

imparzialità del giudizio, consacrati negli artt. 3, 24 e 25 della

Costituzione;

Considerato che l'interpretazione della norma impugnata sulla

quale è basata la questione di legittimità costituzionale in esame,

appare destituita di fondamento, in quanto delimita l'operatività

dell'obbligo di astensione ricondotto alla ipotesi di

incompatibilità prefigurata dall'impugnato art. 36, lettera f), cod.

proc. pen., ricorrendo ad una nozione formalistica di procedimento,

estranea sia alla lettera della norma, sia alla sua ratio

ispiratrice, che è quella di garantire la serenità e

l'imparzialità del giudizio ogniqualvolta un rapporto qualificato

(in ipotesi, il rapporto di coniugio) tra pubblico ministero e

giudice, possa condizionare la valutazione processuale del medesimo

fatto, ancorché questo costituisca l'oggetto di procedimenti

formalmente diversi, così come è avvenuto nel caso in esame,

soltanto a causa, peraltro, di una anomala modalità di iscrizione

della notitia criminis;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale in

oggetto va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 36, lettera f), del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della

Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Salerno, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA