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Sentenza 393/1995 ECLI:IT:COST:1995:393 Generato dall'IA

Sentenza 393/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 393/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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regionale siciliana (Provvedimenti straordinari in favore delle ditte

Regesto Legislator

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Sentenza 393/1995 · Corte costituzionale: regionale siciliana (Provvedimenti straordinari in favore delle ditte

Parole chiave

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compensazione ed assistenza ai passeggeri compensazione dei rischi aiuti alle imprese in difficoltà disparità di trattamento obbligo di versamento supplementare del socio azienda ausiliare nell'assicurazione contro gli infortuni
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 dall'Assemblea

regionale siciliana (Provvedimenti straordinari in favore delle ditte

STAT, con sede in S. Teresa di Riva, e Camarda e Drago s.n.c., con

sede in S. Agata di Militello, e altre misure agevolative.

Integrazioni alla legge regionale in materia di solidarietà per i

familiari delle vittime della mafia), promosso con ricorso del

Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 15

aprile 1995, depositato in cancelleria il 22 aprile 1995 ed iscritto

al n. 33 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il ricorrente, e

l'avv. Francesco Castaldi per la Regione;

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha

impugnato gli artt. 1 e 2 della delibera legislativa regionale,

approvata il 7 aprile 1995 (Provvedimenti straordinari in favore

delle ditte STAT, con sede in S. Teresa di Riva, e Camarda e Drago

s.n.c., con sede in S. Agata di Militello, e altre misure

agevolative. Integrazioni alla legge regionale in materia di

solidarietà per i familiari delle vittime della mafia), per

violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Le disposizioni impugnate prevedono contributi straordinari in

conto capitale a favore di due aziende private di trasporto, in

relazione ad attentati incendiari di sospetta natura mafiosa subite

dalle stesse. Secondo il ricorso, tale previsione, prevedendo

trattamenti differenziati a determinati soggetti anziché ad una

categoria astratta di beneficiari, violerebbe il principio di

eguaglianza. Sembrerebbe, altresì, violato il principio del buon

andamento, non essendo richiesto che i beneficiari del finanziamento

regionale siano tenuti a documentare l'utilizzo per il ripristino dei

beni distrutti.

2. - La Regione Siciliana costituita in giudizio, chiede che sia

dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni sottoposte

all'esame della Corte.

Secondo la resistente, infatti, la legge impugnata avrebbe lo

scopo, non già di "risarcire" i danni subiti dalle due imprese a

causa degli attentati incendiari, ma quello di recuperare la piena

funzionalità finanziaria e patrimoniale delle imprese beneficiarie

del contributo pubblico, ivi compresi i livelli occupazionali

precedenti agli attentati, al fine di ripristinare la piena

efficienza dei servizi pubblici di trasporto di persone su strada.

3. - Successivamente alla instaurazione del presente giudizio, la

Regione Siciliana ha promulgato nell'intero testo la delibera

legislativa impugnata (legge regionale 25 maggio 1995, n. 44), ma

nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana

è stata pubblicata anche la legge regionale 25 maggio 1995, 48

(Abrogazione di norme in materia di: personale regionale e degli enti

locali; processi di mobilità degli operatori della formazione

professionale; garanzie occupazionali per il personale dei consorzi

di bonifica e dell'ESA; alloggi delle forze dell'ordine; rinvio

elezioni consigli circoscrizionali; disciplina transitoria della

caccia; provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago),

che ha dichiarato l'"abrogazione" delle disposizioni impugnate.

4. - Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 entrambe

le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del

contendere.

Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale proposto dal

Commissario dello Stato sono gli artt. 1 e 2 della delibera

legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 7 aprile 1995

(Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto STAT,

con sede in S. Teresa di Riva, e Camarda e Drago s.n.c., con sede in

S. Agata di Militello, e altre misure agevolative. Integrazioni alla

legge regionale in materia di solidarietà per i familiari delle

vittime della mafia), per violazione degli artt. 3 e 97 della

Costituzione.

Come richiamato nella parte in fatto, le disposizioni impugnate

sin dal loro inizio non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento

giuridico, né sono più in grado di produrne poiché la loro

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è coeva a quella della legge

regionale che ne ha dichiarato l'"abrogazione" (legge regionale 25

maggio 1995, n. 48).

Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di

questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata

cessata la materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al

ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA