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Sentenza 364/1995 ECLI:IT:COST:1995:364 Generato dall'IA

Sentenza 364/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 364/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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emessa il 1° febbraio 1995 dal Tribunale di Firenze nel procedimento

Regesto Legislator

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art. 37 Cost, art. 3 Cost; Sentenza 364/1995 · Corte costituzionale: emessa il 1° febbraio 1995 dal Tribunale di Firenze nel procedimento

Parole chiave

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indennità in caso di maternità congedo di paternità rendita per orfano di madre indennità per lavoro ridotto durata della rendita di invalidità diritto all'indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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art. 37 Cost
l'art. 37 trascende la persona della donna lavoratrice, mirando ad
art. 3 Cost
Sarebbe altresì violato l'art. 3 Cost., atteso che per altre
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204

(Tutela delle lavoratrici madri), e dell'art. 3, ultimo comma, del

d.lgs. C.p.S. 23 agosto (recte: d.lgs.lgt. 9 aprile) 1946, n. 212

(Modificazioni alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di

malattia per i lavoratori in agricoltura), promosso con ordinanza

emessa il 1° febbraio 1995 dal Tribunale di Firenze nel procedimento

civile vertente tra Boldrin Maria e l'INPS, iscritta al n. 203 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice

relatore Luigi Mengoni.

1. - Nel corso di un giudizio proposto da Maria Boldrin,

bracciante agricola con rapporto a tempo determinato, contro l'INPS

che le aveva negato l'indennità di maternità per aver svolto meno

di 51 giornate lavorative nel corso dell'anno, il Tribunale di

Firenze, con ordinanza del 1° febbraio 1995, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto dell'art. 15, terzo comma,

della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui,

agganciando la tutela della maternità a quella di malattia, non

assicura la prima alle lavoratrici agricole nel caso in cui l'inizio

del periodo obbligatorio di astensione cada prima del compimento di

51 giornate di lavoro, e dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs. C.p.S.

23 agosto (recte: d.lgs.lgt. 9 aprile) 1946, n. 212, nella parte in

cui, definendo bracciante agricolo solo quel lavoratore che dedichi

ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno, istituisce un

presupposto per lo stesso riconoscimento della qualità di

lavoratrice agricola, rilevante al fine della tutela della

maternità.

Il giudice rimettente rammenta che tale normativa ha superato il

vaglio di costituzionalità con riguardo all'indennità di malattia

(sentenza n. 87 del 1970), sul riflesso della peculiarità del lavoro

agricolo, il quale, a differenza del lavoro negli altri settori, ha

carattere di discontinuità ed è prestato nei confronti di datori di

lavoro diversi, sicché riesce difficile la costituzione di una

stabile posizione assicurativa. Ma obietta che la riduzione della

tutela della maternità a quella della malattia contrasta con l'art.

37 Cost. e con la recente evoluzione della giurisprudenza

costituzionale. Invero, mentre la tutela contro le malattie attiene

esclusivamente alla persona del lavoratore (artt. 32 e 38 Cost.),

l'art. 37 trascende la persona della donna lavoratrice, mirando ad

assicurare una speciale protezione alla madre e al bambino.

Sarebbe altresì violato l'art. 3 Cost., atteso che per altre

categorie di lavoratori (ad esempio i pubblici impiegati, compresi

quelli non di ruolo) l'indennità di maternità spetta anche quando

l'astensione obbligatoria inizia prima dell'inizio del rapporto di

lavoro. Del resto la tutela del lavoro subordinato comprende

qualsiasi modalità temporale ed è stata estesa di recente anche a

prestazioni lavorative di un solo giorno (art. 23, comma 3, della

legge 28 febbraio 1987, n. 56), in un settore caratterizzato da una

molteplicità di microimprese in misura analoga e forse superiore a

quello dell'agricoltura, senza che sia stato sollevato alcun problema

di schedatura e di permanenza minima dei relativi lavoratori, anche

in relazione alla possibilità di eventuali frodi.

Un ulteriore profilo di ingiustificata disparità di trattamento

è ravvisato nella disciplina prevista per le coltivatrici dirette,

colone e mezzadre, alle quali l'art. 3 della legge n. 546 del 29

dicembre 1987 ha esteso la indennità di maternità per il periodo di

astensione obbligatoria senza limitazioni temporali iniziali.

1. - Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 15,

terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in

cui, agganciando la tutela della maternità a quella di malattia, non

assicura la prima alle lavoratrici agricole nel caso in cui l'inizio

del periodo obbligatorio di astensione cada prima del compimento di

51 giornate di lavoro all'anno, e dell'art. 3, ultimo comma, del

d.lgs. C.p.S. 23 agosto (recte: d.lgs.lgt. 9 aprile) 1946, n. 212,

nella parte in cui, definendo bracciante agricolo solo quel

lavoratore che dedichi ai lavori agricoli più di 51 giornate

all'anno, istituisce un presupposto per lo stesso riconoscimento

della qualità di lavoratrice agricola, rilevante al fine della

tutela della maternità.

2. - La questione non è fondata.

Il giudice remittente è consapevole che non v'è contraddizione

tra l'art. 15, terzo comma, della legge n. 1204 del 1971 e l'art. 3,

ultimo comma, del d.lgs.lgt. n. 212 del 1946. Le due norme operano su

piani diversi: la prima presuppone costituito il rapporto

assicurativo e dispone che l'indennità di maternità (assimilata a

quella di malattia solo per quanto attiene ai criteri di erogazione)

non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di

anzianità assicurativa; la seconda, invece, prevede uno speciale

presupposto per la costituzione del rapporto assicurativo: agli

effetti del diritto all'indennità di malattia o di maternità, lo

status di bracciante agricolo è riconosciuto solo ai lavoratori che

dedicano ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno, accertate

mediante iscrizione negli appositi elenchi nominativi presso gli

uffici del lavoro.

I due piani vengono però confusi quando, per corroborare la

censura di violazione dell'art. 3 Cost., l'ordinanza procede a

comparazioni con altre categorie di lavoratori aventi - specialmente

quelli autonomi, come i coltivatori diretti - caratteristiche affatto

diverse da quelle dei braccianti agricoli. Non è producente nemmeno

il paragone col settore del turismo e degli esercizi pubblici, il

quale, contrariamente a quanto afferma il giudice a quo, non è

caratterizzato da prestazioni di lavoro ambulatorie e precarie

analogamente al lavoro bracciantile, bensì dalla richiesta di

prestazioni di lavoro stagionali, alle dipendenze di un medesimo

datore di lavoro, collegata all'alternarsi della bassa e dell'alta

stagione. Quanto al caso eccezionale previsto dall'art. 23, comma 3,

della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non è qui possibile l'acquisto

del diritto all'indennità di maternità: o la lavoratrice viene

assunta, per una prestazione di lavoro non superiore a un giorno,

prima dell'inizio del periodo previsto dall'art. 4, lett. a), e

allora a tale data il rapporto di lavoro è già cessato; o viene

assunta dopo l'inizio del settimo mese di gravidanza, e allora

l'assunzione è nulla, la prestazione dedotta in contratto essendo

vietata.

3. - Non è violato nemmeno l'art. 37, primo comma, Cost. Il

legislatore è libero, in relazione a particolari circostanze e/o per

la tutela dell'equilibrio finanziario dell'ente erogatore, di

subordinare la costituzione del rapporto previdenziale al presupposto

di una pregressa attività lavorativa di una certa durata, sia pure

discontinua, che garantisca la qualità professionale della

lavoratrice. Né si può dire che il limite fissato dalla norma

impugnata per le braccianti agricole ecceda il limite della

ragionevolezza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, della legge 30

dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) e dell'art.

3, ultimo comma, del d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212 (Modificazioni

alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i

lavoratori in agricoltura), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

37 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA