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Sentenza 357/1995 ECLI:IT:COST:1995:357 Generato dall'IA

Sentenza 357/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 357/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Regesto Legislator

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art. 81 della Costituzione, art. 127 della Costituzione; Sentenza 357/1995 · Corte costituzionale: nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Parole chiave

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bilancio regionale regole di bilancio regolamento finanziario spese per malattia prese in carico carattere economico di medicamenti spesa nuova

Disposizioni normative citate

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art. 81 della Costituzione
riferimento all'art. 81 della Costituzione, questione di legittimità
art. 127 della Costituzione
dall'art. 127 della Costituzione, nonché dei relativi termini e
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Campania riapprovata il 2 marzo 1995 dal Consiglio regionale recante

"Ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi nella

Provincia di Salerno nell'anno 1992", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 marzo 1995,

depositato in cancelleria il 28 marzo 1995 ed iscritto al n. 15 del

registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il giudice relatore

Massimo Vari;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente, e

l'avvocato Sergio Ferrari per la Regione;

1. - Con ricorso depositato il 28 marzo 1995 (Reg. ric. n. 15 del

1995), il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in

riferimento all'art. 81 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale della legge regionale della Campania, riapprovata il 2

marzo 1995, recante "Ripiano della maggiore spesa farmaceutica

verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992". Secondo il

ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe in contrasto con

l'art. 81 della Costituzione, dal quale discende "l'obbligo di

prevedere l'entità della spesa (anche con riguardo agli interessi

passivi da affrontare per ripianare la spesa) ed i mezzi di copertura

finanziaria".

2. - Costituendosi in giudizio, la Regione Campania resiste

eccependo che il testo oggetto di ricorso, erroneamente reputato il

medesimo di quello già approvato, sarebbe in realtà un nuovo testo,

adeguato ai rilievi sollevati dal Governo. Si tratterebbe, pertanto,

non di una riapprovazione del medesimo provvedimento, ma di una legge

nuova, come risulta, oltre che dalla testuale espressione adottata

dal Presidente del Consiglio regionale nella seduta del 2 marzo 1995,

anche dalla circostanza che la delibera non è stata riapprovata a

maggioranza assoluta. L'asserita violazione dell'art. 81 della

Costituzione sarebbe insussistente, dal momento che nella legge

impugnata risultano determinati la somma della maggiore spesa, il

modo per provvedere al ripiano, il mezzo per estinguere

l'anticipazione, il termine dell'estinzione, la forma della

copertura.

3.- In prossimità dell'udienza, la difesa erariale ha presentato

una memoria per contrastare le eccezioni della difesa regionale

osservando:

a) "non è esatto" che la legge riapprovata sia "nuova"

rispetto a quella approvata con la prima deliberazione, contenendo

appena "precisazioni non innovative ma al più integrative e

specificative";

b) il fatto che la nuova deliberazione sia stata adottata a

maggioranza semplice non può costituire indice della sua novità, ma

semmai della "inidoneità di tale approvazione a far acquisire al

testo approvato forza e valore di legge";

c) pur potendosi dubitare della ammissibilità della denunzia

del testo riapprovato a maggioranza semplice avanti a questa Corte,

sembra preferibile la soluzione affermativa, atteso che la legge n.

87 del 1953 (art. 31, comma 1) "non indica, come necessario

presupposto per l'impugnazione, l'approvazione a maggioranza

assoluta" e che detta circostanza non può costituire "una

preclusione processuale";

d) la legge impugnata, mentre indica, all'art. 1, comma 1,

l'entità della maggiore spesa da ripianare, "non quantifica gli

oneri accessori per interessi passivi", né indica i mezzi di

copertura e, all'art. 1, comma 2, prevede, a copertura, "modalità

del tutto generiche ed imprecise".

1. - Il presente giudizio di legittimità costituzionale, promosso

dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha per oggetto la legge

regionale della Campania, riapprovata dal Consiglio regionale il 2

marzo 1995, recante "Ripiano della maggiore spesa farmaceutica

verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992". Il

provvedimento impugnato, dopo aver previsto (art. 1, comma 1) che la

Giunta regionale è autorizzata a ripianare la maggiore spesa

farmaceutica di lire 120 miliardi accertata per l'anno 1992 nella

Provincia di Salerno, "con anticipazione di cassa sulle giacenze

disponibili presso la propria Tesoreria", dispone (comma 2) che "la

predetta anticipazione di cassa verrà estinta entro il 31 dicembre

1995 con l'accensione di mutuo di pari importo con oneri a carico

della Regione a decorrere dal 1° gennaio 1996 che troveranno

copertura negli stati di previsione della spesa del bilancio 1996 e

successivi utilizzando quota parte delle risorse finanziarie libere

della Regione".

2. - In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione sollevata dalla

Regione resistente, nel senso che il ricorso sarebbe inammissibile

trattandosi non di riapprovazione del medesimo testo legislativo, ma

di una legge nuova.

L'eccezione non è fondata.

Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (sentenze

nn. 359 del 1994 e 497 del 1992), ai fini dell'impugnazione prevista

dall'art. 127 della Costituzione, nonché dei relativi termini e

modalità, deve considerarsi come "non nuova" una legge regionale

rinviata che, in sede di riesame, sia stata modificata dal Consiglio

regionale esclusivamente nelle disposizioni interessate dal rinvio

ovvero in parti prive di valore prescrittivo (preambolo, formula

promulgativa); mentre, sempreché si resti nell'ambito di un medesimo

procedimento legislativo, una legge regionale rinviata va considerata

come "nuova", ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, nell'ipotesi

(inversa) in cui il legislatore, in sede di riesame, abbia apportato

modificazioni, ovviamente comportanti mutamenti del significato

normativo, dirette ad inserirsi in parti diverse rispetto a quelle

censurate o, comunque, dirette ad incidere su disposizioni non

interessate dalle osservazioni contenute nel rinvio governativo.

Nel caso di specie le modificazioni attengono alle parti censurate

di un testo legislativo che è stato riapprovato dal Consiglio

regionale in una seduta che recava all'ordine del giorno, come

risulta dal relativo verbale in data 2 marzo 1995, il "riesame del

provvedimento legislativo concernente il ripiano della maggiore spesa

farmaceutica verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992".

E questo dopo che, in sede di rinvio, era stata rilevata la mancata

quantificazione degli oneri per interessi e la non conformità

all'art. 81 della Costituzione delle modalità di copertura della

spesa.

Si deve, d'altro canto, convenire con il ricorrente che la

riapprovazione della legge a maggioranza semplice non è di per sé

ostativa alla proposizione del gravame, in quanto, ad opinare

diversamente, una ipotesi, quale quella di cui al presente ricorso,

si dovrebbe considerare sottratta al giudizio in via principale

davanti a questa Corte.

3. - Va rilevato, piuttosto, che la mancata riapprovazione della

legge con la maggioranza richiesta dall'art. 127, quarto comma, della

Costituzione, sebbene non sia stata dedotta come motivo di ricorso,

ha formato oggetto di contestazione e discussione fra le parti.

In relazione a ciò, la Corte ritiene che a prescindere dalla

questione della lamentata violazione dell'art. 81 della Costituzione

- per la quale invero di non poco peso appaiono le censure di

inadeguata quantificazione e copertura degli oneri avanzate dal

ricorrente - quel che assume qui preminente rilievo è il vizio

derivante dal mancato rispetto del già menzionato art. 127, quarto

comma, della Costituzione. Ciò che vale a comportare, di per sé ed

a prescindere da ogni altra considerazione, la declaratoria di

illegittimità della legge impugnata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale

della Campania riapprovata il 2 marzo 1995 avente ad oggetto "Ripiano

della maggiore spesa farmaceutica verificatasi della Provincia di

Salerno nell'anno 1992".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA