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Ordinanza 352/1995 ECLI:IT:COST:1995:352 Generato dall'IA

Ordinanza 352/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 352/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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leggi sulle tasse automobilistiche), promosso con ordinanza emessa il

Regesto Legislator

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art. 53 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 352/1995 · Corte costituzionale: leggi sulle tasse automobilistiche), promosso con ordinanza emessa il

Parole chiave

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imposta sui veicoli a motore veicolo non inquinante tassa sul traffico pesante tassa d'utilizzazione uso di veicolo a motore contravvenzione alla circolazione

Disposizioni normative citate

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art. 53 della Costituzione
momento che l'art. 53 della Costituzione dispone che tutti sono
art. 3 della Costituzione
eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, l'ordinanza di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi

ventisettesimo, trentaduesimo e trentatreesimo, della legge 28

febbraio 1983, n. 53 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia

tributaria) (rectius: del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,

recante misure in materia tributaria, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53), coordinato con l'art. 2,

lettera b), del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle

leggi sulle tasse automobilistiche), promosso con ordinanza emessa il

7 febbraio 1995 dal Giudice conciliatore di Roma nel procedimento

civile vertente tra l'Associazione per la difesa dei consumatori e

degli utenti "Dideikon" ed altra e l'A.C.I., iscritta al n. 213 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 213, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti l'atto di costituzione dell'Associazione per la difesa dei

consumatori e degli utenti "Dideikon" ed altra, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore

Massimo Vari;

Uditi l'avv. Mario Marchetti per l'Associazione per la difesa dei

consumatori e degli utenti "Dideikon" ed altra e l'avvocato dello

Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso

dall'Associazione per la difesa dei consumatori e degli utenti

"Dideikon" ed altra avverso l'A.C.I. ed altro, il Giudice

conciliatore di Roma, con ordinanza emessa il 7 febbraio 1995 (r.o.

n. 213 del 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, commi ventisettesimo, trentaduesimo e trentatreesimo,

della legge 28 febbraio 1983, n. 53 (rectius: del decreto-legge 30

dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria,

convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53)

coordinato con l'art. 2, lettera b), del d.P.R. 5 febbraio 1953, n.

39, contenente il testo unico delle leggi sulle tasse

automobilistiche;

che, secondo il giudice a quo, le norme impugnate "adottano

parametri iniqui ed irrazionali al criterio impositivo della

proprietà del veicolo", onde la tassa di circolazione non sarebbe

più un "tributo corrisposto per un servizio reso al privato",

"bensì prestazione pecuniaria dovuta dal contribuente allo Stato,

derivante dalla proprietà di un veicolo";

che, sempre ad avviso del remittente, l'imposta de qua

colpirebbe "l'intera categoria degli automobilisti senza operare

alcuna distinzione all'interno della medesima", penalizzerebbe

"l'automobile di piccola cilindrata che è da considerare non un

lusso, ma una necessità soprattutto per chi lavora, data la

inefficienza dei mezzi pubblici" e non terrebbe conto del reddito del

contribuente, ponendosi così in contrasto con i principi di

uguaglianza e di capacità contributiva, intesa quest'ultima come "il

complesso dei redditi di cui gode il contribuente" e al tempo stesso

come situazione rilevabile "anche dal solo possesso del bene

indipendentemente dalla circostanza che il proprietario, per incuria

o incapacità, non tragga un adeguato compenso dall'impiego del bene

stesso";

che, inoltre, secondo il giudice a quo non rientrerebbe "nella

discrezionalità del legislatore fissare i criteri di

differenziazione delle aliquote delle imposte automobilistiche, dal

momento che l'art. 53 della Costituzione dispone che tutti sono

tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro

capacità contributiva";

che si sono costituiti l'Associazione per la difesa dei

consumatori e degli utenti "DideiKon" e la dott.ssa Francesca

Bocchese in proprio e nella qualità di socia della predetta

Associazione, per chiedere una declaratoria di illegittimità

costituzionale delle disposizioni censurate;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile quanto

all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito,

con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 e comunque in

toto non fondata, giacché la commisurazione del tributo in funzione

della potenza in CV del motore sarebbe di per sé "normalmente indice

di capacità contributiva", in quanto la maggiore potenza comporta

più elevati costi d'acquisto ed utilizzazione;

Considerato che l'ordinanza, nel muovere da premesse erronee, là

dove afferma che l'imposta in questione colpirebbe "l'intera

categoria degli automobilisti, senza operare alcuna distinzione

all'interno della medesima", si fonda al tempo stesso su motivazioni

contraddittorie, là dove assume che la capacità contributiva

sarebbe, da un lato, la risultante del "complesso dei redditi di cui

gode il contribuente" e, dall'altro, una situazione rilevabile "anche

dal solo possesso dei beni" indipendentemente dalla circostanza che

il proprietario "tragga un adeguato compenso dall'impiego" dei beni

stessi;

che, in ogni caso, e contrariamente a quanto assume il

remittente, rientra nella discrezionalità del legislatore la

determinazione degli indici di capacità contributiva e della

conseguente entità dell'onere tributario, essendo riservato a questa

Corte di verificare la palese arbitrarietà e irrazionalità delle

scelte legislative;

che, per quanto concerne la dedotta violazione del principio di

eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, l'ordinanza di

rimessione non fornisce alcuna indicazione della norma o del

principio dell'ordinamento rispetto ai quali la disposizione

impugnata, diversificando situazioni tra loro comparabili, porrebbe

in essere la lamentata discriminazione;

che, pertanto, la questione deve dichiararsi manifestamente

infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, commi ventisettesimo, trentaduesimo,

trentatreesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in

materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28

febbraio 1983, n. 53, e dell'art. 2, lettera b), del d.P.R. 5

febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse

automobilistiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, dal Giudice conciliatore di Roma con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA