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Ordinanza 330/1995 ECLI:IT:COST:1995:330 Generato dall'IA

Ordinanza 330/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 330/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel procedimento penale a carico di Stancari Livio iscritta al n. 791

Regesto Legislator

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art. 673 c.p, art. 3 della Costituzione, art. 3 Cost; Ordinanza 330/1995 · Corte costituzionale: 791

Parole chiave

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esenzione dalla pena differimento dell'esecuzione della pena prescrizione della pena revoca della sospensione condizionale adeguamento della pena pena con condizionale parziale

Disposizioni normative citate

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art. 673 c.p
dell'esecuzione per la revoca ex art. 673 c.p.p.
art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità
art. 3 Cost
dell'art. 3 Cost., per l'evidente diversità (che esclude la
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1,

della legge 28 dicembre 1993, n. 561 (Trasformazione di reati minori

in illeciti amministrativi) promosso con ordinanza emessa il 9

settembre 1994 dal Pretore di Cuneo, sezione distaccata di Fossano,

nel procedimento penale a carico di Stancari Livio iscritta al n. 791

del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che, con ordinanza del 9 settembre 1994, il Pretore di

Cuneo sezione distaccata di Fossano, adito come giudice

dell'esecuzione per la revoca ex art. 673 c.p.p. di una sentenza di

condanna per reato contravvenzionale (poi) depenalizzato dell'art. 1

della legge 28 dicembre 1993, n. 561, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della predetta legge, nella parte in cui

esclude l'applicabilità di tale depenalizzazione alle violazioni

commesse anteriormente alla sua entrata in vigore, quando il

procedimento penale già risulti definito, come nella specie, con

sentenza passate in giudicato;

che, ad avviso del Pretore a quo, la disposizione denunciata

introdurrebbe infatti una "illogica disparità di trattamento tra

soggetti che abbiano tenuto identico comportamento nello stesso

periodo di tempo";

che, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri che ha concluso per l'infondatezza della impugnativa;

Considerato che con riguardo, in genere, alla sopravvenienza di

norma più favorevole al reo, questa Corte ha reiteratamente già

puntualizzato che la correlativa retroattività - non

costituzionalizzata ( sub art. 25, secondo comma della Costituzione)

a differenza della irretroattività delle disposizioni incriminatrici

- può, conseguentemente, subire deroghe, per via di legislazione

ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente ragione giustificativa

(cfr. sentenze nn. 74 del 1980, 6 del 1978 e 164 del 1974);

che, in particolare, nella specie non è denegabile che una

pertinente ragione giustificativa consista nell'esigenza di

salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti cui è appunto

finalizzata l'intangibilità del giudicato, come sancita dalla norma

(a torto quindi) censurata;

che neppure è prospettabile, d'altra parte, alcuna violazione

dell'art. 3 Cost., per l'evidente diversità (che esclude la

comparabilità) delle posizioni dei soggetti, rispettivamente, già

condannati con sentenza definitiva ovvero ancora sottoposti a

giudizio;

che la questione sollevata è pertanto, per ogni aspetto,

manifestamente infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1993 n. 561

(Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi)

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Cuneo, sezione distaccata di Fossano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA