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Ordinanza 317/1995 ECLI:IT:COST:1995:317 Generato dall'IA

Ordinanza 317/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 317/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sull'imposta di bollo, valgono anche per la norma impugnata, la quale

Regesto Legislator

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Ordinanza 317/1995 · Corte costituzionale: sull'imposta di bollo, valgono anche per la norma impugnata, la quale

Parole chiave

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rimborso dell'imposta preventiva restituzione dei sussidi statali rimborso delle spese assistenza amministrativa fiscale ricupero d'imposta regresso dell'assicuratore
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo e

secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle

tasse sulle concessioni governative), promosso con ordinanza emessa

il 3 gennaio 1995 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile

vertente tra la s.r.l. Alma e il Ministero delle finanze iscritta al

n. 200 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, con ordinanza del 3 gennaio 1995, il Tribunale di

Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo e

secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, nella parte in

cui, in materia di rimborsi della tassa annuale di concessione

governativa sulla società prevista dall'art. 3, diciottesimo e

diciannovesimo comma, del d.-l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito

nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, non consente l'esercizio

dell'azione giudiziaria anche in mancanza dei preventivi ricorsi

amministrativi previsti dall'art. 11 dello stesso d.P.R. n. 641 del

1972;

che, ad avviso del giudice rimettente, gli argomenti con cui la

sentenza di questa Corte n. 406 del 1993 ha censurato la disciplina

parallela contenuta nell'art. 33 del d.P.R. n. 642 del 1972

sull'imposta di bollo, valgono anche per la norma impugnata, la quale

parimenti comporta una ingiustificata compressione del diritto di

difesa del contribuente, in particolare disponendo la decadenza

dall'azione giudiziaria per mancato esperimento dei ricorsi

amministrativi;

che è ritenuto violato anche il principio di eguaglianza,

perché in materia di rimborsi l'Amministrazione, essendo priva di

poteri discrezionali e dovendo soltanto verificare la sussistenza dei

presupposti del diritto fatto valere dal contribuente, si trova con

questo in una posizione paritaria.

Considerato che l'art. 12 del d.P.R. n. 641 del 1972 è già stato

dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 56 del

1995, "nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui

all'art. 11 del decreto medesimo, l'esperibilità dell'azione

giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) - già

dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza

n. 56 del 1995 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA