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Ordinanza 308/1995 ECLI:IT:COST:1995:308 Generato dall'IA

Ordinanza 308/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 308/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con

Regesto Legislator

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Ordinanza 308/1995 · Corte costituzionale: dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con

Parole chiave

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imposta sui veicoli a motore tassa di transito contratto di compravendita di veicoli tassa d'iscrizione nel registro assoggettamento all'imposta accesso agli atti del contribuente
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi

ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo del decreto-legge 30

dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, promosso con

l'ordinanza emessa il 15 settembre 1994 dal Giudice conciliatore di

Nizza Monferrato nel procedimento civile vertente tra Micello Volpe

Concetta e Pintore Francesco, iscritta al n. 59 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il Giudice conciliatore di Nizza Monferrato, nel

corso d'un giudizio di pagamento di somme richieste dalla venditrice

d'un autoveicolo al suo avente causa, per avere la stessa pagato la

tassa di circolazione (in conseguenza della mancata trascrizione

della compravendita nel Pubblico registro automobilistico), con

ordinanza emessa il 15 settembre 1994, ha sollevato - in riferimento

agli artt. 3 e 53 della Costituzione - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e

trentatreesimo del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in

materia tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 28

febbraio 1983, n. 53;

che, a parere del giudice a quo, la norma impugnata, nel

determinare la tassa prescindendo dalla capacità contributiva del

soggetto obbligato, in ragione delle sole risultanze del Pubblico

registro automobilistico, e non già dell'effettiva proprietà,

concreterebbe una violazione del principio della capacità

contributiva, nonché della parità di trattamento rispetto alla

situazione dei proprietari di cespiti immobiliari;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha

concluso per la declaratoria di inammissibilità, ovvero di

infondatezza;

Considerato che la questione è stata già dichiarata non fondata

da questa Corte, sul duplice rilievo che la tassa colpisce la

proprietà o il possesso dell'autoveicolo in sé e non quale indice

rilevatore di ricchezza, e che è del tutto ragionevole il

riferimento alle risultanze del Pubblico registro automobilistico per

agevolare l'accertamento da parte dell'amministrazione (cfr. sentenza

n. 164 del 1993);

che il giudice a quo non aggiunge argomenti nuovi o diversi,

salvo alcune considerazioni in via ipotetica circa l'eventuale

differenza di capacità contributiva tra le parti del giudizio in

corso dinanzi a lui (concernente peraltro l'obbligazione al rimborso

di una somma corrispondente alla tassa ed alla connessa

responsabilità per la mancata trascrizione) nonché ulteriori e non

pertinenti osservazioni circa il regime fiscale del reddito degli

immobili;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e

trentatreesimo del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in

materia tributaria), convertito, con modificazioni in legge 28

febbraio 1983, n. 53, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53

della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Nizza Monferrato con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA