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Ordinanza 282/1995 ECLI:IT:COST:1995:282 Generato dall'IA

Ordinanza 282/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 282/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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carico di Faisi Gianfranco Cristiano, iscritta al n. 437 del registro

Regesto Legislator

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art. 708 c.p, art. 3 della Costituzione, art. 27 della Costituzione; Ordinanza 282/1995 · Corte costituzionale: 437 del registro

Parole chiave

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confisca di valori patrimoniali impiego illecito di valori patrimoniali volontà di appropriarsi della cosa valore d'uso prestazione valutabile in denaro commutazione della pena pecuniaria

Disposizioni normative citate

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art. 708 c.p
dall'art. 708 c.p. non giustifichi la provenienza";
art. 3 della Costituzione
vulnererebbe sia l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della
art. 27 della Costituzione
proprio operare contra legem, sia l'art. 27 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 445, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 23 marzo 1994 dal Pretore di Cremona nel procedimento penale a

carico di Faisi Gianfranco Cristiano, iscritta al n. 437 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Cremona, prima ancora di aprire il

dibattimento a carico di un imputato della contravvenzione di

possesso ingiustificato di valori prevista dall'art. 708 del codice

penale, ha, di fronte alla concorde richiesta della parti di

applicazione della pena a norma degli artt. 444 e seguenti del codice

di procedura penale, con ordinanza del 23 marzo 1994, denunciato, in

riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'art. 445, primo

comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non

prevede che il giudice, pronunciando la sentenza di applicazione

della pena su richiesta delle parti, ordini la confisca delle somme e

degli oggetti di cui l'imputato della contravvenzione p. e p.

dall'art. 708 c.p. non giustifichi la provenienza";

che il giudice a quo, premesso che le somme in questione, non

costituendo prezzo ma profitto del reato, non rientrano fra le cose

assoggettabili a confisca ai sensi dell'art. 240, secondo comma, del

codice penale, appositamente richiamato dalla norma denunciata,

ravvisa nel sistema così articolato una rinuncia "ad espropriare

cose che con alta probabilità ritorneranno nel circuito criminoso"

vanificando, per giunta, lo stesso precetto dell'art. 708 del codice

penale;

che, in tal modo, l'art. 445 del codice di procedura penale

vulnererebbe sia l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della

ragionevolezza, consentendo all'imputato di ricavare utilità dal

proprio operare contra legem, sia l'art. 27 della Costituzione,

perché l'impossibilità di "espropriare il denaro e le altre

utilità provenienti dall'attività delinquenziale, pur nella logica

di premialità che ispira il patteggiamento, neutralizza la funzione

di tendenziale recupero sociale" che l'ora indicato parametro

costituzionale assegna alla pena;

che nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che il giudice a quo richiede a questa Corte una

statuizione solo apparentemente di tipo demolitorio, ma in realtà

diretta ad introdurre, in relazione al regime dell'applicazione della

pena su richiesta, una disciplina che consenta di adottare una misura

di sicurezza oltre i limiti segnati dall'art. 445, primo comma, del

codice di procedura penale;

che, come già statuito con riferimento ad un'analoga questione

avente ad oggetto la sottoponibilità a confisca, in esito a sentenza

che applica la pena su richiesta delle parti, delle somme costituenti

il profitto della illecita cessione di sostanze stupefacenti, la

realizzazione del petitum che il giudice a quo tende a conseguire

resta preclusa a questa Corte, "spettando interventi additivi di tal

genere al solo legislatore che, nella sfera della sua

discrezionalità, può operare scelte anche derogatorie rispetto a

quelle previste in via generale in relazione alla sentenza di

patteggiamento" (v. ordinanza n. 334 del 1994);

che la questione è, dunque, manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, dal Pretore di Cremona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 giugno 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA