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Ordinanza 276/1995 ECLI:IT:COST:1995:276 Generato dall'IA

Ordinanza 276/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 276/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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stupefacenti, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 453 cod. proc. pen; Ordinanza 276/1995 · Corte costituzionale: stupefacenti, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale diritto di ottenere una decisione ammissione del pubblico ministero diritti di accesso privilegiati principio dell'immediatezza esclusione del dibattimento pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
art. 453 cod. proc. pen
della prova", richiesta dall'art. 453 cod. proc. pen.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458, commi 1 e

2, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa l'11

novembre 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Rimini nel procedimento penale a carico di De Simoni

Gino iscritta al n. 5 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 prima serie speciale

dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di De

Simoni Gino, imputato per detenzione e spaccio di sostanze

stupefacenti, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Rimini, con ordinanza dell'11 novembre 1994 (R.O. n. 5 del 1995), ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 458, commi 1 e 2,

del codice di procedura penale, nella parte in cui "prevede la

necessità del consenso del pubblico ministero per l'ammissione del

giudizio abbreviato su richiesta dell'imputato, dopo che sia stato

chiesto dal pubblico ministero e ammesso dal giudice il giudizio

immediato";

che risulta dall'ordinanza che nei confronti dell'imputato era

stato disposto dallo stesso giudice, su richiesta del pubblico

ministero, il giudizio immediato e che l'imputato aveva

successivamente presentato rituale richiesta di giudizio abbreviato,

sulla quale il pubblico ministero non aveva espresso il proprio

consenso;

che, secondo la prospettazione del giudice remittente, una volta

richiesto e ammesso il giudizio immediato, il consenso del pubblico

ministero e la valutazione del giudice per le indagini preliminari

sull'ammissibilità del giudizio abbreviato chiesto dall'imputato

sarebbero "pleonastiche" e "contraddittorie" in quanto "l'evidenza

della prova", richiesta dall'art. 453 cod. proc. pen. per il giudizio

immediato, sarebbe nozione "logicamente comprensiva" di quella di

"definibilità allo stato degli atti" richiesta per il giudizio

abbreviato;

che, in particolare, la possibilità che il pubblico ministero

neghi il consenso al giudizio abbreviato dopo l'assenso al giudizio

immediato, determinerebbe un'irrazionale disparità di trattamento

nei confronti di chi abbia ottenuto il consenso del pubblico

ministero direttamente per il giudizio abbreviato, dovendosi basare

la seconda valutazione di diniego su "ragioni necessariamente diverse

dalla valutazione della definibilità allo stato degli atti e,

pertanto, estranee al sistema e arbitrarie";

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

infondata;

Considerato che le argomentazioni del giudice remittente si

fondano su un presupposto interpretativo errato, dal momento che,

come già affermato da questa Corte (ord. n. 482 del 1992) e

univocamente dalla Corte di cassazione, il requisito probatorio

necessario per l'instaurazione del giudizio immediato e quello

richiesto per il giudizio abbreviato sono tra loro distinti, atteso

che la prova evidente, idonea all'accoglimento da parte del giudice

della richiesta di giudizio immediato, è quella che, per la sua

sufficienza ai fini del rinvio a giudizio, rende superflua

l'effettuazione dell'udienza preliminare, mentre la definibilità del

processo allo stato degli atti richiesta per disporre il giudizio

abbreviato si fonda sulla completezza dell'intero quadro probatorio e

sulla previsione della sua non modificabilità anche ai fini della

individuazione delle circostanze del reato e della commisurazione

della pena;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 458, commi 1 e 2, del codice di procedura

penale, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA