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Ordinanza 275/1995 ECLI:IT:COST:1995:275 Generato dall'IA

Ordinanza 275/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 275/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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tributaria di primo grado di Camerino sul ricorso proposto da Reinini

Regesto Legislator

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Ordinanza 275/1995 · Corte costituzionale: tributaria di primo grado di Camerino sul ricorso proposto da Reinini

Parole chiave

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del contenzioso tributario),

promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1994 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Camerino sul ricorso proposto da Reinini

Natalia contro l'Ufficio Imposte dirette di Camerino iscritta al n.

783 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 settembre 1994 (Registro

ordinanze n. 783 del 1994) la Commissione tributaria di primo grado

di Camerino ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del

contenzioso tributario), in riferimento agli articoli 3 e 24 della

Costituzione;

che, ad avviso del giudice remittente, detta disposizione,

denunciata "nella parte in cui non prevede la possibilità per il

patrocinatore legale di assistere e difendere dinanzi alle

Commissioni tributarie il contribuente", provocherebbe "una

disparità di trattamento e conseguentemente una violazione degli

articoli 3 e 24 della Costituzione";

che nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite

parti e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta priva di

qualsiasi, pur minimo, cenno di motivazione sia in ordine alla

rilevanza della questione nel giudizio a quo, che non è consentito

neppure desumere da una qualsiasi, pur sommaria, descrizione della

fattispecie oggetto del giudizio, sia in ordine alla non manifesta

infondatezza;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 636 (Disciplina del contenzioso tributario), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria di primo grado di Camerino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA