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Sentenza 260/1995 ECLI:IT:COST:1995:260 Generato dall'IA

Sentenza 260/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 260/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Regesto Legislator

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art. 127 della Costituzione; Sentenza 260/1995 · Corte costituzionale: nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Parole chiave

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modifica legislativa revisione processuale maggioranza politica revisione della rendita d'invalidità referendum legislativo iniziativa legislativa

Disposizioni normative citate

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art. 127 della Costituzione
riferimento all'art. 127 della Costituzione, questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Puglia riapprovata il 28 febbraio 1995 dal Consiglio regionale della

Puglia (Modificazioni art. 1 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e

art. 9, comma 2, lettera b), legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2),

promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,

notificato il 21 marzo 1995, depositato in cancelleria il 30 marzo

1995 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1995;

Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli, per il ricorrente;

Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente

del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della legge della Regione Puglia (Modificazioni art. 1

legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, comma 2, lettera b),

legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2), riapprovata, a seguito di

rinvio governativo, dal Consiglio regionale nella seduta del 28

febbraio 1995, a maggioranza semplice dei voti.

Il ricorrente rileva che, trattandosi di legge approvata in sede

di riesame e con modificazioni concernenti le sole disposizioni

interessate dal rinvio, la riapprovazione, secondo quanto previsto

dall'art. 127, quarto comma, della Costituzione, sarebbe dovuta

avvenire a maggioranza assoluta dei voti. Chiede, pertanto, che venga

dichiarata la illegittimità costituzionale della legge impugnata,

ancorché le modificazioni abbiano recepito i rilievi formulati

nell'atto di rinvio.

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in

riferimento all'art. 127 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia

(Modificazioni art. 1 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9,

comma 2, lettera b), legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2),

riapprovata a seguito di rinvio governativo, a maggioranza semplice

dei voti, nella seduta del 28 febbraio 1995.

A giudizio del ricorrente, la legge regionale sarebbe illegittima,

poiché, essendo state modificate in sede di riapprovazione soltanto

disposizioni interessate dal rinvio, la legge stessa avrebbe dovuto

essere riapprovata a maggioranza assoluta.

2. - La questione è fondata.

Questa Corte, a partire dalla sentenza n. 158 del 1988, ha

costantemente affermato che, in base all'art. 127 della Costituzione,

una legge regionale, che sia stata rinviata dal Governo per il

riesame, deve essere considerata come "non nuova", non soltanto

nell'ipotesi in cui in sede di riesame il Consiglio regionale

riapprovi la legge senza apportare alcuna modificazione o innovando

solo parti dell'atto prive di significato normativo, ma anche nelle

ipotesi in cui vengano comunque modificate esclusivamente le

disposizioni direttamente o indirettamente interessate dalle

osservazioni formulate dal Governo al momento del rinvio. La Corte ha

precisato, inoltre, che, quando il Consiglio regionale, nell'ambito

dello stesso procedimento legislativo, intende riapprovare la legge

rinviata, qualificabile come "non nuova" secondo i criteri

precedentemente indicati, deve farlo votando a maggioranza assoluta

(v. sentenze nn. 359 e 287 del 1994, 497 del 1992, 154 del 1990 e 79

del 1989).

Sulla base dei principi ora ricordati, la legge della Regione

Puglia oggetto del presente giudizio, deve essere considerata non

validamente riapprovata, poiché la stessa legge, essendo stata

modificata soltanto nelle disposizioni interessate dal rinvio

governativo, non doveva essere ritenuta come "legge nuova". Essa,

pertanto, non poteva venire riapprovata a maggioranza semplice,

essendo in questo caso richiesta la riapprovazione a maggioranza dei

componenti del Consiglio regionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

Puglia (Modificazioni art. 1 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e

art. 9, comma 2, lettera b), legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2),

riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio

1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA