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Ordinanza 241/1995 ECLI:IT:COST:1995:241 Generato dall'IA

Ordinanza 241/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 241/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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regionale 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive e

Regesto Legislator

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art. 116 della Costituzione, art. 25 della Costituzione; Ordinanza 241/1995 · Corte costituzionale: regionale 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive e

Parole chiave

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gestione dei rifiuti discarica abusiva stoccaggio sotterraneo delle scorie discarica per sostanze residue scarico termico rifiuti metallici

Disposizioni normative citate

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art. 116 della Costituzione
coordinamento, e perciò in violazione dell'art. 116 della
art. 25 della Costituzione
altri, imputati del reato di cui all'art. 25, terzo comma, del d.P.R.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge

della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 agosto 1992, n. 25 (Norme

transitorie in materia di autorizzazioni alle attività estrattive;

modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica della legge

regionale 18 agosto 1986, n. 35 ed ulteriori disposizioni in materia

di attività estrattive; norme concernenti le materie prime

secondarie e derivanti da processi di lavorazione di materiali di

cava e per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a

termine per le esigenze della Direzione regionale dell'ambiente), e

degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Friuli-Venezia

Giulia 18 dicembre 1992, n. 38 (Disciplina del regime delle materie

prime secondarie (MPS). Modifiche ed integrazioni alla legge

regionale 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive e

di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le

esigenze della Direzione regionale dell'ambiente), promosso con

ordinanza emessa il 2 febbraio 1993 dalla Pretura di Udine, sezione

distaccata di Cividale del Friuli, nel procedimento penale a carico

di Laurino Mario ed altri, iscritta al n. 209 del registro ordinanze

1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19,

prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il Pretore di Udine, sezione distaccata di Cividale

del Friuli, nel procedimento penale a carico di Laurino Mario e

altri, imputati del reato di cui all'art. 25, terzo comma, del d.P.R.

10 settembre 1982, n. 915, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13 della legge regionale del Friuli-Venezia

Giulia 27 agosto 1992, n. 25 e degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge

regionale del Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 1992, n. 38, in

riferimento agli artt. 25 e 116 della Costituzione;

che il giudice a quo osserva che le norme regionali impugnate,

in assenza della necessaria normativa statale di indirizzo e

coordinamento, e perciò in violazione dell'art. 116 della

Costituzione, qualificano determinati residui come materie prime

secondarie e perciò li escludono dall'ambito di applicazione della

normativa statale sullo smaltimento dei rifiuti;

che, ad avviso del giudice remittente, le norme regionali

impugnate sarebbero altresì in contrasto con l'art. 25 della

Costituzione, perché intervengono nella materia penale,

esclusivamente riservata allo Stato;

che, in punto di rilevanza, il giudice osserva che le norme

regionali denunciate dovrebbero trovare applicazione nel giudizio

dinanzi a lui pendente, nel quale gli imputati sono chiamati a

rispondere della realizzazione di discariche abusive di materiale

inerte, costituito da residui della lavorazione di pietra piasentina,

che rientra nelle materie prime secondarie derivanti da processi di

escavazione di materiali di cava, disciplinate appunto dalle norme

impugnate;

Considerato che, successivamente alla emissione della ordinanza di

rimessione, è intervenuto il decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443

(Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli

di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo

di combustione), reiterato con i decreti-legge 7 gennaio 1994, n. 12,

10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438,

7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio 1995, n.

3, 9 marzo 1995, n. 66 e 10 maggio 1995, n. 162, il cui art. 12,

comma 4, afferma la non punibilità di chi ha commesso, fino al 7

gennaio 1995, un fatto previsto come reato dal d.P.R. n. 915 del

1982, nell'esercizio di attività di raccolta e di trasporto,

stoccaggio, riutilizzo di residui, in conformità alle previsioni del

decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 ovvero di leggi

regionali;

che pertanto gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al

quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens sul giudizio

dinanzi a lui pendente.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Udine, sezione

distaccata di Cividale del Friuli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA