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Ordinanza 239/1995 ECLI:IT:COST:1995:239 Generato dall'IA

Ordinanza 239/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 239/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 5 e 8,

Regesto Legislator

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art. 111 della Costituzione, art. 97 della Costituzione; Ordinanza 239/1995 · Corte costituzionale: 1, commi 5 e 8,

Parole chiave

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diritti a pensione suddivisione della previdenza professionale rendita d'invalidità della previdenza professionale revisione rendita semplice d'invalidità regime pensionistico

Disposizioni normative citate

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art. 111 della Costituzione
recano altresì una lesione all'art. 111 della Costituzione, perché
art. 97 della Costituzione
lesive dell'art. 97 della Costituzione e del principio di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 5 e 8,

del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia

di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito dalla

legge 14 gennaio 1994, n. 19, promosso con ordinanza emessa l'11

maggio 1994 dalla Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale, sul

ricorso proposto da Mazziotti Maria Rosaria, iscritta al n. 589 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Mazziotti Maria Rosaria;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Udito l'avv. Sebastiano Petrucci per Mazziotti Maria Rosaria;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio in materia pensionistica,

promosso con ricorso in appello da Mazziotti Maria Rosaria, avverso

una pronuncia della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per

la Regione Lazio, la Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi

5 e 8, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti),

convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, per violazione degli

artt. 3, 97, 125, secondo comma, e 111, secondo e terzo comma, della

Costituzione;

che, ad avviso del giudice remittente, le disposizioni

impugnate, nella parte in cui non prevedono che avverso le sentenze

rese in primo grado in materia pensionistica dalle Sezioni

giurisdizionali regionali della Corte dei conti sia proponibile

ricorso in appello dinanzi alle Sezioni giurisdizionali centrali

della medesima Corte, si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 125

della Costituzione, perché determinano una irragionevole disparità

di trattamento in ordine alla garanzia del doppio grado di

giurisdizione, escludendo tale garanzia per le controversie in

materia di pensioni dei pubblici impiegati, mentre essa è prevista

per tutte le altre controversie relative al rapporto di pubblico

impiego e, più in generale, relative al rapporto di lavoro, pubblico

e privato, nonché per tutte le altre controversie di competenza

della Corte dei conti in materia contabile;

che, sempre ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate

recano altresì una lesione all'art. 111 della Costituzione, perché

tale precetto costituzionale affermerebbe il principio del ricorso in

Cassazione nei confronti di tutte le pronunce giurisdizionali,

principio derogabile soltanto nei confronti di decisioni rese da

organi giurisdizionali di vertice, tra i quali non possono essere

ricomprese le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei

conti;

che il giudice remittente ritiene che le norme impugnate siano

lesive dell'art. 97 della Costituzione e del principio di

ragionevolezza, perché le controversie in materia pensionistica dei

dipendenti civili dello Stato, nonostante la loro rilevanza sociale,

sarebbero le sole, nel nostro ordinamento, ad essere affidate ad un

giudice periferico e di unico grado, senza che tale scelta possa

essere giustificata alla luce di particolari esigenze;

che si è costituita dinanzi alla Corte costituzionale la parte

privata del giudizio a quo, chiedendo l'accoglimento della questione

e adducendo, a sostegno di tale richiesta, argomenti del tutto simili

a quelli prospettati nell'ordinanza di rimessione;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è

intervenuto il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718 (Disposizioni

urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti),

successivamente reiterato con il decreto-legge 25 febbraio 1995, n.

47 e con il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131, il cui art. 1

modifica le norme impugnate, prevedendo che avverso le sentenze rese

dalle Sezioni giurisdizionali regionali è ammesso l'appello alle

Sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti in tutte le

materie di loro competenza, compresa la materia delle pensioni;

che, in relazione alla menzionata modifica legislativa, gli atti

vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare

l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio dinanzi a lui

pendente e decidere se dare applicazione alla nuova normativa ovvero,

nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 23 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevare, dinanzi a questa Corte,

questione di legittimità costituzionale, impugnando le norme

sopravvenute.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, Sezione III

giurisdizionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA