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Sentenza 234/1995 ECLI:IT:COST:1995:234 Generato dall'IA

Sentenza 234/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 234/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento),

Regesto Legislator

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art. 25 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Sentenza 234/1995 · Corte costituzionale: smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento),

Parole chiave

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autorizzazione alla discarica smaltimento dei rifiuti stato difettoso del veicolo inquinamento automobilistico abuso della licenza e delle targhe permesso di demolizione

Disposizioni normative citate

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art. 25 della Costituzione
l'art. 25 della Costituzione, per aver la Regione interferito
art. 3 della Costituzione
illegittimamente con la norma penale statale, quanto l'art. 3 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4,

della legge della Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1 (Norme per la

formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di

smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento),

promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1992 dal Pretore di

Imperia, nel procedimento penale a carico di Russo Mario ed altra,

iscritta al n. 51 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento della Regione Liguria;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

1. - Nel corso di un giudizio promosso per l'accertamento del

reato previsto dagli artt. 6, primo comma, lettera d), e 25, primo

comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle

direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa

allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e

numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) a carico di Mario

Russo e Alma Badoino, accusati di aver esercitato attività di

smaltimento di rifiuti (demolizione di veicoli a motore) senza essere

in possesso della prescritta autorizzazione, il Pretore di Imperia ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21,

comma 4, della legge della Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1

(Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei

servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di

smaltimento) per violazione degli artt. 3 e 25, secondo comma, della

Costituzione.

Ad avviso del giudice a quo, nel disporre per le attività di

rottamazione di veicoli a motore ed eventuale recupero di parti

un'autorizzazione provvisoria ex lege estesa a tutti coloro che

esercitavano le predette attività al momento dell'entrata in vigore

della legge impugnata, l'art. 21, comma 4, finisce per rendere

lecita, attraverso l'artificio di un'autorizzazione erga omnes,

un'attività che, solo se oggetto di un provvedimento amministrativo

di autorizzazione, emanato a seguito della verifica caso per caso

della rispondenza in concreto ai requisiti di legge, può essere

compiuta senza incorrere nell'illecito penale previsto dal d.P.R. n.

915 del 1982. Pertanto, la prevista autorizzazione generalizzata - un

provvedimento asseritamente provvisorio, ma di sostanziale sanatoria

-, comportando un assenso generico per svolgere le singole fasi dello

smaltimento dei rifiuti in luogo dell'autorizzazione espressa e

specifica richiesta per ogni fase di smaltimento stesso, viola tanto

l'art. 25 della Costituzione, per aver la Regione interferito

illegittimamente con la norma penale statale, quanto l'art. 3 della

Costituzione, per aver creato una disparità di trattamento fra i

rottamatori della Liguria e quelli di altre regioni.

2. - È intervenuta in giudizio la Regione Liguria, la quale, nel

chiedere che sia dichiarata la manifesta infondatezza della

questione, osserva che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il

d.P.R. n. 915 del 1982 vincola le regioni soltanto nelle sue norme di

principio, riconosciute esclusivamente negli artt. 1 e 2 dello stesso

decreto, mentre, per le restanti norme, essenzialmente di dettaglio,

non si può negare lo svolgimento della potestà legislativa

regionale. Tantomeno, poi, continua la difesa della Regione Liguria,

può invocarsi una disparità di trattamento con altre regioni,

essendo quella ligure un'area a scarsa vocazione industriale e,

quindi, caratterizzata da esigenze di smaltimento di rifiuti molto

più modeste che altrove.

1. - Il Pretore di Imperia ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma,

della Costituzione, nei confronti dell'art. 21, comma 4, della legge

della Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1 (Norme per la formazione

del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei

rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento). Secondo il

giudice a quo, la disposizione impugnata, nell'autorizzare ex lege,

se pure in via provvisoria, le attività di rottamazione e di

recupero di parti di veicoli a motore in atto al momento dell'entrata

in vigore della legge regionale oggetto di contestazione,

interferirebbe illegittimamente con il divieto penale sancito dagli

artt. 6, primo comma, lettera d), e 25 del d.P.R. 10 settembre 1982,

n. 915 (Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai

rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e

dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e

nocivi), violando così la riserva statale stabilita in materia

penale dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione e creando,

conseguentemente, una disparità di trattamento in lesione dell'art.

3 della Costituzione.

2. - La questione è fondata, poiché la disposizione regionale

contestata configura una deroga a una previsione di legge statale in

materia penale, ponendosi così in contrasto con l'art. 25, secondo

comma, della Costituzione.

Come ha rilevato il giudice rimettente, l'attività di demolizione

di veicoli a motore e di eventuale recupero di parti degli stessi

veicoli rientra fra quelle contemplate dall'art. 15 del d.P.R. n. 915

del 1982 e, in forza dell'art. 6, primo comma, lettera d), dello

stesso decreto legislativo, può essere compiuta solo a seguito di un

provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla competente autorità

regionale (oltreché della licenza comunale prevista dal citato art.

15). In sintonia con la giurisprudenza di merito e della Corte di

cassazione, questa Corte ha affermato che tale autorizzazione deve

consistere in un provvedimento amministrativo, avente un contenuto

espresso di autorizzazione allo svolgimento della particolare fase di

smaltimento considerata, di modo che sia resa possibile una verifica

di conformità alla legge delle specifiche modalità con le quali

viene svolta in concreto l'attività di smaltimento in esame (v. ad

esempio sentenze nn. 194 del 1993, 437 e 302 del 1992, 504 del 1991).

In mancanza di siffatta autorizzazione, colui che svolge la

predetta attività è punibile con l'arresto e l'ammenda, ai sensi

dell'art. 25 dello stesso d.P.R. n. 915 del 1982.

La disposizione di legge regionale impugnata interferisce

indubbiamente con la disciplina statale appena descritta, poiché, in

luogo di uno specifico provvedimento autorizzatorio rilasciato

dall'amministrazione regionale, prevede una generale autorizzazione

contenuta nella stessa legge a favore di tutti coloro che al momento

dell'entrata in vigore esercitavano le ricordate attività di

rottamazione. Tale previsione, avente un inequivoco significato di

sanatoria generalizzata, svuota di ogni sostanza la disciplina penale

stabilita per effetto degli artt. 6, 15 e 25 del d.P.R. n. 915 del

1982, rendendo in effetti lecite condotte che le norme statali

considerano penalmente illecite. Da ciò consegue, come questa Corte

ha costantemente affermato (v. ad esempio sentenze nn. 117 del 1991,

309 e 43 del 1990, 370 del 1989), l'evidente violazione dell'art. 25,

secondo comma, della Costituzione da parte dell'art. 21, comma 4,

della legge della Regione Liguria n. 1 del 1990.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4,

della legge della Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1 (Norme per la

formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di

smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA