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Ordinanza 233/1995 ECLI:IT:COST:1995:233 Generato dall'IA

Ordinanza 233/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 233/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5

Regesto Legislator

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Ordinanza 233/1995 · Corte costituzionale: 1 della legge 5

Parole chiave

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commutazione della pena pecuniaria commisurazione della pena minorile fissazione della multa modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni penali maggiore età penale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5

ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'articolo 135 del codice penale:

ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive) e dell'art. 102,

terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1994

dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di

Catania nel procedimento penale a carico di M. C., iscritta al n. 138

del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per

i minorenni di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1 della legge

5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'articolo 135 del codice penale:

ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive), nella parte in cui

non modifica il criterio di ragguaglio di cui all'art. 102, terzo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), relativo alla conversione di pene pecuniarie per i soggetti

insolvibili, in ragione di un giorno di libertà controllata per lire

venticinquemila di multa o ammenda, con conseguente sopravvenuta

illegittimità dello stesso art. 102, terzo comma, della legge n. 689

del 1981, in ordine al criterio di ragguaglio ivi previsto;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 440 del 1994,

successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della

legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in cui stabilisce

che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non

eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha luogo

calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire,

anziché settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila

lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata;

e che, pertanto, la questione ora proposta deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1993,

n. 402 (Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguaglio fra

pene pecuniarie e pene detentive), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza

presso il Tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA