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Ordinanza 229/1995 ECLI:IT:COST:1995:229 Generato dall'IA

Ordinanza 229/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 229/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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Ordinanza 229/1995 · Corte costituzionale: ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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permesso di abitabilità permesso di domicilio permesso di dimora scaduto alloggio insalubre diritto all'alloggio divieto di frequentare le osterie
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo

comma, lettera b), del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per

l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la

revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 20 luglio

1993 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra

Colombo Nerina e il Comune di Milano iscritta al n. 422 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del processo avente per oggetto il ricorso

di Colombo Nerina, quale assegnataria di un alloggio di edilizia

pubblica, avverso il decreto di "decadenza" dall'assegnazione -

emanato dal Comune di Milano in seguito all'accertamento che

l'assegnataria non abitava stabilmente e si era allontanata senza

previa autorizzazione - il Pretore di Milano, con ordinanza del 20

luglio 1993 (r.o. n. 422 del 1994), ha sollevato, in riferimento agli

artt. 16 e 32 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17, primo comma, lettera b), del d.P.R. 30

dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché

per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui impone

all'assegnatario la preventiva richiesta di autorizzazione ove debba

allontanarsi per un periodo superiore a tre mesi;

che il giudice a quo ha premesso che l'assegnataria

dell'alloggio non aveva chiesto l'autorizzazione, ma aveva

comunicato, su richiesta dell'istituto concedente nell'ambito del

procedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio, le ragioni di

salute giustificative dell'assenza dall'abitazione;

che, secondo la prospettazione del giudice remittente, la

necessità - a pena di "decadenza" dall'assegnazione - di una

autorizzazione preventiva contrasterebbe con gli artt. 16 e 32 della

Costituzione, in quanto il diritto costituzionalmente garantito al

movimento e le esigenze personali di estrema urgenza e necessità,

quali quelle riconducibili alla salute, troverebbero ostacolo

nell'attesa di un'autorizzazione difficilmente ottenibile in tempi

brevi;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata

inammissibile e, subordinatamente, infondata;

Considerato che la disposizione di legge impugnata condiziona il

godimento di un bene pubblico da parte del cittadino alla circostanza

che egli usi effettivamente il bene stesso, allo scopo di garantire

la destinazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica alla

funzione cui la costruzione dello stesso è finalizzata;

che le esigenze di movimento ed altre esigenze di estrema

urgenza e necessità, come quelle riconducibili alla salute, possono

essere tempestivamente prospettate dall'assegnatario, essendo

rilevante ai fini della revoca l'abbandono dell'alloggio per oltre

tre mesi senza la richiesta di autorizzazione;

che la norma impugnata non può in alcun modo interferire con il

diritto di circolazione e soggiorno e tanto meno con il diritto alla

salute, non limitando gli spostamenti dell'assegnatario, ma traendo

solamente le conseguenze dalla cessazione della relazione

continuativa con il bene, per effetto degli spostamenti medesimi;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

all'esame di questa Corte va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17, primo comma, lettera b), del d.P.R. 30

dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché

per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento

agli artt. 16 e 32 della Costituzione, dal Pretore di Milano con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA