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Ordinanza 215/1995 ECLI:IT:COST:1995:215 Generato dall'IA

Ordinanza 215/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 215/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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magistratura, in persona del Vice Presidente in carica, nei confronti

Regesto Legislator

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art. 105 Cost; Ordinanza 215/1995 · Corte costituzionale: magistratura, in persona del Vice Presidente in carica, nei confronti

Parole chiave

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nomina di un impiegato statale posizioni amministrative del funzionario nomina dell'amministratore fallimentare nomina del curatore ricusazione di pubblici ministeri commissario del concordato

Disposizioni normative citate

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art. 105 Cost
allo status dei magistrati (art. 105 Cost.);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra

poteri dello Stato sollevato dal Consiglio superiore della

magistratura, in persona del Vice Presidente in carica, nei confronti

del Consiglio di Stato, sezione IV, in relazione alla decisione n.

1074 del 27 dicembre 1994, con la quale, accolto il ricorso del dott.

Mario Cozzi, si è intimato al C.S.M. di conferire, nel termine di 60

giorni dalla notifica della pronuncia, l'ufficio di Procuratore della

Repubblica presso la Pretura circondariale di Napoli al medesimo

dott. Cozzi, nominando in caso di inutile decorso del termine, il

Vice Presidente del C.S.M. quale commissario ad acta; conflitto

sollevato con ricorso depositato in Cancelleria il 12 aprile 1995 ed

iscritto al n. 54 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che con il ricorso in esame il Consiglio superiore della

magistratura, in persona del Vice Presidente, a ciò autorizzato con

delibera 16 febbraio 1995, ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti del Consiglio di Stato, sez. IV, in relazione alla

decisione n. 1074 del 27 dicembre 1994, indicata in epigrafe;

che il Consiglio ricorrente ha lamentato la lesione, per effetto

della decisione impugnata, delle attribuzioni garantite dalla

Costituzione in tema di provvedimenti sullo stato dei magistrati e,

in particolare, di conferimento di uffici direttivi, e ha chiesto che

sia dichiarato che non spetta al Consiglio di Stato alcun potere di

emettere ordini nei confronti del C.S.M., né disporre la nomina di

un Commissario ad acta, né nominare il Vice Presidente del C.S.M.

per detta funzione, con il conseguente annullamento della indicata

decisione;

Considerato che ricorrono i requisiti di cui all'art. 37 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, ai fini della configurabilità di un

conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato la cui risoluzione

spetti a questa Corte;

che, infatti, sotto il profilo soggettivo, ciascuno degli organi

fra i quali si assume essere insorto il conflitto è abilitato ad

esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite

dalla Costituzione (artt. 105, 103 e 113 Cost.);

che, sotto il profilo oggettivo, è lamentata in concreto la

lesione di un'attribuzione costituzionalmente garantita, qual è

quella conferita al Consiglio superiore della magistratura in ordine

allo status dei magistrati (art. 105 Cost.);

che, pertanto, va dichiarato ammissibile il ricorso, mentre,

atteso il carattere di mera delibazione, senza contraddittorio, della

presente pronuncia, resta impregiudicata, secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte, ogni decisione anche in punto di

ammissibilità;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal

Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Consiglio di

Stato;

Dispone: a) che la Cancelleria della Corte dia immediata

comunicazione al ricorrente della presente ordinanza; b) che, a cura

del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati

al Consiglio di Stato, in persona del Presidente in carica, entro il

termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA