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Ordinanza 212/1995 ECLI:IT:COST:1995:212 Generato dall'IA

Ordinanza 212/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 212/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), promossi

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 97 della Costituzione, art. 24 della Costituzione; Ordinanza 212/1995 · Corte costituzionale: materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), promossi

Parole chiave

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responsabilità dell'amministratore dell'eredità responsabilità del successore responsabilità per colpa responsabilità dell'amministratore ammortamento del debito compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
contrasto, oltre che con l'art. 3 della Costituzione, anche con
art. 97 della Costituzione
l'art. 97 della Costituzione, non apparendo conformi al principio di
art. 24 della Costituzione
dell'art. 24 della Costituzione, per il "sostanziale sacrificio
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 58, ultimo

comma, seconda parte, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento

delle autonomie locali); dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 27

agosto 1993, n. 324 (Proroga dei termini di durata in carica degli

amministratori straordinari delle UU.SS.LL., ecc.), convertito, con

modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 423; dell'art. 3,

comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e

dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), promossi

con due ordinanze emesse il 12 novembre 1993 e il 14 gennaio 1994

dalla Corte dei conti, I Sezione giurisdizionale, nei giudizi di

responsabilità promossi dal procuratore generale nei confronti di

Zanoni Emilio ed altri e di Contestabile Fausto ed altri, iscritte ai

nn. 183 e 772 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 15, prima serie speciale, dell'anno

1994 e 3, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Contestabile Fausto ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1995 il Giudice relatore

Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza del 12 novembre 1993 (registro

ordinanze n. 183 del 1994), emessa nel corso di un giudizio di

responsabilità contro Emilio Zanoni ed altri, amministratori del

Comune di Cremona, la Corte dei conti ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 58, ultimo comma, seconda parte, della legge

8 giugno 1990, n. 142, nonché dell'art. 1, comma 6, del

decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni,

nella legge 27 ottobre 1993, n. 423 e dell'art. 3, comma 1, del

decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453;

che, a giudizio del remittente, le norme impugnate

nell'escludere o, quantomeno, nel limitare la trasmissibilità agli

eredi della responsabilità del loro dante causa si porrebbero in

contrasto, oltre che con l'art. 3 della Costituzione, anche con

l'art. 97 della Costituzione, non apparendo conformi al principio di

buon andamento dell'amministrazione disposizioni, come quelle

impugnate, che consentono un ingiustificato esonero da

responsabilità con danno per l'erario, oppure, come nella

fattispecie, fanno discendere (non per mera accidentalità, ma per

una precisa scelta) dalla morte di uno dei corresponsabili in solido

un aggravamento della posizione debitoria degli altri

corresponsabili;

che con altra ordinanza emessa il 14 gennaio 1994 (registro

ordinanze n. 772 del 1994) nel corso di un giudizio di

responsabilità contro Contestabile Fausto ed altri, amministratori

del Comune di Pornassio (Imperia), la Corte dei conti ha nuovamente

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione,

questione di legittimità

costituzionale dell'art. 58, ultimo comma, seconda parte, della legge

8 giugno 1990, n. 142; dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 27

agosto 1993, n. 324 (convertito, con modificazioni, nella legge 27

ottobre 1993, n. 423); dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 15

novembre 1993, n. 453; nonché dell'art. 1 della legge 14 gennaio

1994, n. 20;

che il remittente ha lamentato violazione:

dell'art. 3 della Costituzione, "per disparità di trattamento

fra eredi di amministratori e dipendenti pubblici e quelli privati",

nonché fra "creditori degli amministratori e dipendenti pubblici e

altri creditori";

dell'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo

dell'"imparzialità" e del "buon andamento", per l' "indubbia

incoerenza nell'assetto organizzativo dello Stato-persona" provocato

dalla previsione di questo "ingiustificato esonero da

responsabilità";

dell'art. 24 della Costituzione, per il "sostanziale sacrificio

al diritto di difesa giudiziale delle ragioni dello Stato-persona";

che nel primo giudizio nessuna parte si è costituita, mentre

nel secondo si sono costituite le parti private, rappresentate e

difese dagli avvocati Guido Romanelli e Giuliano Gallanti, chiedendo

una declaratoria di infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi, concernenti le medesime disposizioni,

possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che la questione di legittimità costituzionale, per risultare

ammissibile, esige la puntuale individuazione, da parte del giudice a

quo, della disposizione da applicare alla fattispecie sottoposta al

suo esame, onde consentire alla Corte le valutazioni di sua

competenza anche in ordine alla rilevanza della questione, così come

proposta dal remittente;

che entrambe le ordinanze in epigrafe, denunciando le varie

disposizioni che, in tempi successivi, hanno disciplinato la materia,

non hanno tuttavia individuato quella, fra di esse, specificamente

applicabile, in base ai principi di diritto intertemporale, nei

giudizi a quibus;

che, pertanto, le questioni, nei termini in cui vengono

prospettate, vanno dichiarate manifestamente inammissibili per

incerta individuazione della norma applicabile alla fattispecie.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile le

questioni di legittimità costituzionale:

dell'art. 58, ultimo comma, seconda parte, della legge 8 giugno

1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali); dell'art. 1, comma

6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324 (Proroga dei termini di

durata in carica degli amministratori straordinari delle UU.SS.LL.,

ecc.), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n.

423 e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n.

453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte

dei conti), sollevata dalla Corte dei conti - I Sezione

giurisdizionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,

con ordinanza del 12 novembre 1993;

dell'art. 58, ultimo comma, seconda parte, della legge 8 giugno

1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali); dell'art. 1, comma

6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324 (Proroga dei termini di

durata in carica degli amministratori straordinari delle UU.SS.LL.,

ecc.), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n.

423; dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453

(Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei

conti); nonché dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20

(Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei

conti), sollevata dalla Corte dei conti - I Sezione giurisdizionale,

con ordinanza del 14 gennaio 1994, in riferimento agli artt. 3, 24 e

97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA