Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 201/1995 ECLI:IT:COST:1995:201 Generato dall'IA

Sentenza 201/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 201/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 142 della legge

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione; Sentenza 201/1995 · Corte costituzionale: 142 della legge

Parole chiave

Generato dall'IA
congedo straordinario congedo per motivi sociali personale di ricerca congedo per formazione promozione della ricerca sussidio per la frequentazione di corsi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 142 della legge

provinciale di Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei

servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento) - come

modificato dall'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n.

8, dall'art. 8 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10,

dall'art. 41 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e

dall'art. 15 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15 -,

promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1994 dal Tribunale

regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede

di Trento, sul ricorso proposto da Ileana Olivo contro la Provincia

autonoma di Trento, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1995 il Giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato Valerio Onida per la Provincia autonoma di

Trento;

1. - Con ordinanza emessa il 7 luglio 1994 nel corso di un

procedimento promosso da Ileana Olivo contro la Provincia autonoma di

Trento, diretto ad ottenere l'annullamento del provvedimento di

diniego della concessione del congedo straordinario senza assegni per

la frequenza di un corso di dottorato di ricerca, il Tribunale

regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede

di Trento, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 142 della legge provinciale di Trento 29 aprile 1983, n. 12

(Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia

autonoma di Trento) - come modificato dall'art. 4 della legge

provinciale 3 settembre 1984, n. 8, dall'art. 8 della legge

provinciale 17 marzo 1988, n. 10, dall'art. 41 della legge

provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e dall'art. 15 della legge

provinciale 19 maggio 1992, n. 15 -, nella parte in cui non prevede

per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento l'attribuzione

dei benefici di cui all'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. La

disposizione denunciata, nel disciplinare il congedo straordinario

non retribuito, prevede che il dipendente provinciale può essere

collocato in congedo straordinario non retribuito fino ad un anno per

gravi ragioni personali, di famiglia o per motivi di studio, senza

che tale periodo sia computato ai fini della progressione giuridica

ed economica e del trattamento di quiescenza e previdenza. Manca

invece la specifica previsione di un congedo senza assegni (ma utile

ai fini della progressione di carriera e del trattamento di

quiescenza e previdenza) per la frequenza dei corsi di dottorato di

ricerca, che l'art. 2 della legge n. 476 del 1984 consente ai

pubblici dipendenti per la durata (non inferiore a tre anni) dei

corsi.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, dopo avere

respinto con sentenza parziale il motivo di ricorso basato sulla

mancata applicazione della legge statale relativa alle borse di

studio ed al dottorato di ricerca nelle Università, considerando il

congedo straordinario istituto compreso nella materia

dell'ordinamento del personale, attribuita alla competenza della

Provincia (art. 8, numero 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, di

approvazione delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige), ritiene che la diversa

disciplina prevista per i dipendenti provinciali rispetto a tutti gli

altri pubblici dipendenti che frequentano corsi di dottorato di

ricerca costituisca per essi una concreta e reale discriminazione, in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

2. - È intervenuta in giudizio la Provincia autonoma di Trento,

concludendo per la non fondatezza della questione.

La Provincia ritiene che la disciplina dettata dal legislatore

provinciale nell'esercizio della propria competenza primaria, in

difformità da quanto previsto dalla legge statale per i dipendenti

il cui ordinamento rientra nella competenza dello Stato, non può

essere considerata in contrasto con il principio di eguaglianza,

mancando il presupposto della confrontabilità delle due situazioni,

diverse proprio in quanto soggette a due diverse potestà

legislative.

Nell'udienza di discussione la Provincia ha prospettato

l'inammissibilità della questione, tenendo conto che la disciplina

statale indicata quale termine di comparazione per la valutazione

della disparità di trattamento sarebbe inidonea al raffronto,

trattandosi di una norma eccezionale.

1. - La questione di legittimità costituzionale concerne la

disposizione dell'ordinamento dei servizi e del personale della

Provincia autonoma di Trento che, disciplinando il congedo

straordinario non retribuito (art. 142 della legge provinciale 29

aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni), non prevede che il

dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca sia collocato,

per la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di

studio senza assegni, con il periodo di congedo utile ai fini della

progressione in carriera e del trattamento di quiescenza e

previdenza, così come stabilisce per i pubblici dipendenti l'art. 2

della legge 13 agosto 1984, n. 476.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del

Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ritiene che la disciplina

dettata dalla legge statale non sia applicabile ai dipendenti della

Provincia, giacché l'istituto del congedo straordinario è compreso

nella materia dell'ordinamento del personale di competenza della

Provincia autonoma (art. 8, numero 1, dello Statuto speciale,

approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). Deduce pertanto la

violazione del principio di eguaglianza, venendo i dipendenti della

Provincia di Trento discriminati nel godimento di tale beneficio

rispetto a tutti gli altri pubblici impiegati.

2. - Dovendo verificare se la disposizione statale sul congedo

straordinario per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca,

proposta quale termine di comparazione, sia idoneo parametro di

raffronto per valutare la denunciata disparità di trattamento tra

pubblici dipendenti, è necessario preliminarmente determinare

l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione dell'art. 2 della

legge n. 476 del 1984. Questa disposizione, compresa nella legge che

detta norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca

nelle Università, regola la condizione di chi è ammesso ai corsi di

dottorato ed è titolare di un rapporto di pubblico impiego, senza

distinzione alcuna quanto all'amministrazione di appartenenza. Ciò

in ragione della necessità di rendere effettivo lo svolgimento delle

attività richieste per la prosecuzione degli studi destinati

all'approfondimento delle metodologie per la ricerca e la formazione

scientifica; attività e studi che rispondono all'interesse,

costituzionalmente rilevante, della ricerca scientifica.

Al formale inserimento nel contesto della disciplina della ricerca

scientifica e dell'Università corrisponde la sostanziale finalità

della norma di disciplinare un profilo soggettivo dei corsi di

dottorato. Questi richiedono un impegno assorbente di chi li

frequenta, in corrispondenza ad un elevato onere organizzativo e

didattico da parte delle istituzioni universitarie che vi provvedono,

con un limitato numero di posti, programmati in relazione alle

esigenze di sviluppo e di incremento della ricerca scientifica. In

questo contesto la disposizione relativa al congedo straordinario ha

carattere di norma speciale, che disciplina un aspetto considerato

necessariamente connesso all'attività di studio e di ricerca

nell'ambito delle strutture destinate ai corsi di dottorato, con

effetti consequenziali sullo stato giuridico del pubblico dipendente

ammesso ai corsi. La disposizione considerata fa quindi corpo con la

materia della ricerca scientifica e dell'Università, compresa nelle

competenze dello Stato, e non costituisce utile elemento di

comparazione della specifica disciplina relativa allo stato giuridico

del personale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 142 della legge provinciale di Trento 29 aprile 1983, n. 12

(Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia

autonoma di Trento) - come modificato dall'art. 4 della legge

provinciale 3 settembre 1984, n. 8, dall'art. 8 della legge

provinciale 17 marzo 1988, n. 10, dall'art. 41 della legge

provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e dall'art. 15 della legge

provinciale 19 maggio 1992, n. 15 -, sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia

amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA