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Ordinanza 182/1995 ECLI:IT:COST:1995:182 Generato dall'IA

Ordinanza 182/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 182/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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emessa il 21 dicembre 1993 dal Tribunale Amministrativo Regionale per

Regesto Legislator

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art. 117 della Costituzione; Ordinanza 182/1995 · Corte costituzionale: emessa il 21 dicembre 1993 dal Tribunale Amministrativo Regionale per

Parole chiave

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cambiamento di destinazione di zona edificabile variante del piano regolatore modificazione architettonica cambiamento di destinazione grave restrizione all'uso attuale aumento delle possibilità di sfruttamento del suolo

Disposizioni normative citate

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art. 117 della Costituzione
violerebbe l'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1,

della legge della Regione Emilia-Romagna 8 novembre 1988, n. 46

(Disposizioni integrative in materia di controllo delle

trasformazioni edilizie ed urbanistiche), promosso con ordinanza

emessa il 21 dicembre 1993 dal Tribunale Amministrativo Regionale per

l'Emilia-Romagna, sede di Bologna sul ricorso proposto da Mezzetti

Antonio contro il comune di San Lazzaro di Savena, iscritta al n. 458

del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Mezzetti Antonio, nonché l'atto

di intervento della Regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Francesco Paolucci per Mezzetti Antonio e

Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto che nel corso del processo promosso da Mezzetti Antonio

per l'annullamento dell'ordinanza sindacale con la quale veniva

ingiunto al ricorrente il ripristino, nell'immobile di proprietà,

dell'originario uso abitativo, essendo stata accertata l'adibizione

ad ufficio senza realizzazione di opere, in assenza di concessione

edilizia, il Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna - sede di

Bologna, ha sollevato, con ordinanza del 21 dicembre 1993 (r.o. n.

458 del 1994), questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

comma 1, della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 46 del 1988

(Disposizioni integrative in materia di controllo delle

trasformazioni edilizie ed urbanistiche), in riferimento all'art. 117

della Costituzione;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata

violerebbe l'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 25

della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui impone ai

Comuni l'individuazione, in sede di pianificazione urbanistica, dei

mutamenti di destinazione d'uso da assoggettare a concessione nonché

l'obbligatorietà della concessione per taluni casi, anche se non

connessi ad interventi edilizi, laddove la norma statale prevede come

facoltativi gli interventi pianificatori dei Comuni, li consente con

riferimento ad ambiti determinati e non con portata generale e,

soprattutto, attribuisce ai Comuni la potestà di assoggettare tali

variazioni solamente ad autorizzazione;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, concludendo per

l'infondatezza della questione;

che si è costituita la parte privata, concludendo per la

declaratoria di illegittimità costituzionale;

che, in prossimità dell'udienza, la difesa della Regione ha

depositato una memoria, dove si mette in risalto la sopravvenienza,

sia nella legislazione regionale che nella legislazione statale, di

nuove norme rilevanti nel giudizio;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, sono

intervenute nuove norme contenute: a) nella legge regionale

Emilia-Romagna 30 gennaio 1995, n. 6 (Norme in materia di

programmazione e pianificazione territoriale), che, all'art. 16,

comma 2, ha sostituito l'art. 2 della legge regionale n. 46 del 1988;

b) nel decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88 (Misure urgenti per il

rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e

dell'edilizia privata), che all'art. 8, comma 12, ha sostituito

l'ultimo comma dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,

così modificando la norma statale interposta nel giudizio di

costituzionalità;

che le menzionate modifiche legislative sono suscettibili di

incidere sulla questione di costituzionalità sottoposta all'esame di

questa Corte, essendo, in particolare, mutata la norma assunta a

termine di raffronto della illegittimità costituzionale della

disposizione impugnata;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo cui

spetta valutare se, alla luce del nuova disciplina, la questione

sollevata sia tuttora rilevante;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo per

l'Emilia-Romagna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA