Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 172/1995 ECLI:IT:COST:1995:172 Generato dall'IA

Ordinanza 172/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 172/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 79 della Costituzione, art. 3 della Costituzione, art. 77 della Costituzione; Ordinanza 172/1995 · Corte costituzionale: 1, commi 1, 2 e

Parole chiave

Generato dall'IA
autorizzazione in materia di protezione della natura annullamento della cittadinanza agevolata censura costituzionale abbandono del procedimento penale svincolo della cittadinanza esenzione dal divieto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 79 della Costituzione
per la concessione dell'amnistia dall'art. 79 della Costituzione,
art. 3 della Costituzione
violano l'art. 3 della Costituzione, in quanto comportano una
art. 77 della Costituzione
pubblicazione fissato dall'art. 77 della Costituzione, come risulta
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e

5, del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il

rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e

dell'edilizia privata), promosso con ordinanza emessa il 19 settembre

1994 dal Pretore di Gela nel procedimento penale a carico di Ferrara

Nunzio iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Ferrara

Nunzio, imputato per reati edilizi, il Pretore di Gela, con ordinanza

del 19 settembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 6

(recte: 9) e 79 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 26

luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il rilancio economico ed

occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), nelle

parti in cui disciplina la procedura per accedere alla sanatoria

delle violazioni edilizie;

che, premettendo che l'imputato nel giudizio a quo aveva

richiesto la sospensione del processo per potersi avvalere della

procedura di sanatoria al fine di ottenere il "condono edilizio"

previsto dal decreto-legge impugnato, nell'ordinanza si osserva che

l'istituto del condono, comunque lo si definisca, costituisce una

forma d'esercizio della "potestà di clemenza" dello Stato e, essendo

riconducibile all'istituto dell'amnistia, incontra i limiti previsti

per la concessione dell'amnistia dall'art. 79 della Costituzione,

come riformato dalla legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, mentre

le norme impugnate non rispettano tali requisiti, essendo state

adottate con decreto-legge;

che, secondo il giudice remittente, le disposizioni impugnate

violano l'art. 3 della Costituzione, in quanto comportano una

irragionevole rinunzia alla pretesa punitiva da parte dello Stato per

determinati reati, e operano un bilanciamento tra diversi interessi

costituzionali che non garantisce adeguatamente il diritto alla

salute psico-fisica e la tutela del paesaggio;

Considerato che il decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, non è

stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla

pubblicazione fissato dall'art. 77 della Costituzione, come risulta

dal comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale,

n. 226 del 27 settembre 1994, e che, pertanto, in conformità alla

giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo ordinanze nn. 67 e 43

del 1995), la questione di legittimità costituzionale deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 5, del

decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il rilancio

economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia

privata), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 6 (recte: 9) e 79

della Costituzione, dal Pretore di Gela con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA