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Ordinanza 166/1995 ECLI:IT:COST:1995:166 Generato dall'IA

Ordinanza 166/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 166/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 32 della Costituzione, art. 77 della Costituzione; Ordinanza 166/1995 · Corte costituzionale: novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle

Parole chiave

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inquinamento industriale violazione di norme di protezione diritto industriale regolamento aziendale divieto di immissioni eccessive tasso di inquinamento

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
che viene denunciato il contrasto con l'art. 3 della
art. 32 della Costituzione
che, in contrasto con l'art. 32 della Costituzione, non sarebbe
art. 77 della Costituzione
stato convertito in legge entro il termine previsto dall'art. 77
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo

comma, del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla

disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli

insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature),

promosso con ordinanza emessa il 24 dicembre 1994 dal Pretore di

Roma, sezione distaccata di Tivoli nel procedimento penale a carico

di Enrico Rolle ed altri, iscritta al n. 74 del registro ordinanze

1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7,

prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che il Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con

ordinanza emessa il 24 dicembre 1994 nel corso di un procedimento

penale per il reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge

10 maggio 1976, n. 319, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 16

novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle

pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in

pubbliche fognature), ritenendo che questa disposizione comporterebbe

la sostanziale depenalizzazione degli scarichi che superano i limiti

di accettabilità previsti dalle tabelle della legge (con la residua

rilevanza penale, sanzionata con la sola ammenda, della condotta di

chi supera la soglia di inquinamento fissata al 20% dei valori

tabellari);

che viene denunciato il contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, per la irragionevole disparità di trattamento tra le

diverse ipotesi di reato previste dalla legge n. 319 del 1976,

giacché resterebbero punite con la pena dell'arresto o dell'ammenda

le violazioni meno gravi, mentre sarebbe sostanzialmente

depenalizzato il superamento dei limiti tabellari da parte di uno

scarico produttivo, sanzionato solo in caso di superamento di una

determinata soglia di inquinamento;

che sarebbero violati anche gli artt. 10 e 11 della

Costituzione, per il contrasto con le più rigorose direttive

comunitarie;

che la norma denunciata, in quanto introdotta e reiterata con un

decreto-legge, si porrebbe in contrasto con il principio di riserva

di legge in materia penale in violazione degli artt. 25 e 77 della

Costituzione;

che, in contrasto con l'art. 32 della Costituzione, non sarebbe

salvaguardato il diritto alla salute, configurato come diritto

all'ambiente salubre;

che la questione di legittimità costituzionale sarebbe

rilevante nel processo principale, giacché applicando la norma

denunciata la condotta degli imputati non avrebbe più rilevanza

penale;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità della

questione;

Considerato che il decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 non è

stato convertito in legge entro il termine previsto dall'art. 77

della Costituzione (si veda il comunicato relativo alla mancata

conversione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, serie

generale, del 16 gennaio 1995);

che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da

ultimo ordinanze nn. 141, 123 e 122 del 1995), la questione deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile, tanto più che il

decreto-legge n. 629 del 1994 non contiene il denunciato art. 4,

secondo comma, né altra disposizione con il contenuto normativo

descritto dal giudice rimettente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del

decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina

degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili

che non recapitano in pubbliche fognature), sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77 della Costituzione, dal Pretore di

Roma, sezione distaccata di Tivoli, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA