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Ordinanza 165/1995 ECLI:IT:COST:1995:165 Generato dall'IA

Ordinanza 165/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 165/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 10 della Costituzione, art. 41 della Costituzione; Ordinanza 165/1995 · Corte costituzionale: ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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sanzione amministrativa reati contro la salute pubblica sanzioni pecuniarie riesame dell'entità pena sanzione disciplinare tasse di depurazione acque

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione: a) perché
art. 10 della Costituzione
conseguente violazione dell'art. 10 della Costituzione; con l'art.
art. 41 della Costituzione
10 della Costituzione; con l'art. 41
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 del

decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina

degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili

che non recapitano in pubbliche fognature), promossi con tre

ordinanze emesse il 12 dicembre 1994 dal Pretore di Roma, il 29

novembre 1994 dal Pretore di Terni, il 21 dicembre 1994 dal Pretore

di Brescia, iscritte rispettivamente ai nn. 40, 66 e 97 del registro

ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 6, 7 e 9, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione della Associazione italiana per il

W.W.F. World Wildlife Fund nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanze emesse il 12 e il 21 dicembre 1994 i

Pretori di Roma e di Brescia hanno sollevato, nel corso di

altrettanti procedimenti penali per le contravvenzioni previste e

punite dall'art. 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976,

n. 319, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6

del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina

degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili

che non recapitano in pubbliche fognature);

che l'art. 3 del decreto-legge prevede, per gli scarichi diversi

da quelli provenienti da insediamenti produttivi, che l'inosservanza

dei limiti di accettabilità è punita con la sola sanzione

amministrativa pecuniaria da tre a trenta milioni di lire;

che l'art. 6 del decreto-legge stabilisce in particolare che

chiunque apre o comunque effettua scarichi civili e delle pubbliche

fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle

acque indicate nell'art. 1 della legge n. 319 del 1976, sul suolo o

nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione,

ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che

l'autorizzazione è stata negata o revocata, è punito con la

sanzione amministrativa da dieci a cento milioni di lire;

che ad avviso dei giudici rimettenti l'art. 3 del decreto-legge

sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione: a) perché

fonda la differenza di trattamento giuridico-penale non sulla

gravità del fatto in ragione della potenzialità inquinante degli

scarichi, ma sulla qualifica del soggetto titolare dello scarico

terminale (imprenditore ovvero amministratore pubblico); b) per la

irragionevole disparità di trattamento tra le diverse violazioni

previste dalla legge n. 319 del 1976, giacché quelle meno gravi

continuerebbero ad essere sanzionate penalmente, mentre lo scarico da

pubbliche fognature che supera i limiti di tollerabilità sarebbe

punito con la sola sanzione amministrativa;

che l'art. 6 sarebbe in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione per irragionevolezza, perché secondo i giudici

rimettenti depenalizza l'ipotesi più grave (effettuazione di

scarichi civili o di pubbliche fognature senza avere richiesto

l'autorizzazione), mentre rimane penalmente sanzionata l'ipotesi più

lieve (attivazione di uno scarico in pubbliche fognature, quando è

stata richiesta ma non ancora rilasciata l'autorizzazione);

che ad avviso del Pretore di Roma le disposizioni denunciate

sarebbero in contrasto anche con altri parametri costituzionali: con

gli artt. 9, secondo comma, e 32 della Costituzione, per la

contraddittorietà rispetto all'obiettivo di tutelare il paesaggio,

inteso oggi anche come ecosistema nel suo complesso, ed all'obbligo

di salvaguardare il diritto alla salute, configurato come diritto

all'ambiente salubre; con la più rigorosa normativa comunitaria, in

particolare con la direttiva CEE n. 271 del 21 maggio 1991, con

conseguente violazione dell'art. 10 della Costituzione; con l'art. 41

della Costituzione, per l'ostacolo che le norme denunciate pongono

all'applicazione del principio "chi inquina paga", essendo favorito

chi ha violato la legge e penalizzate invece, anche sul piano della

libera concorrenza, quelle imprese che, servite da scarichi che non

recapitano in pubbliche fognature, abbiano affrontato rilevanti

investimenti per adeguare i propri impianti alla normativa in vigore;

che il Pretore di Roma prospetta infine il dubbio di

legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 25 e 77 della

Costituzione;

che per gli stessi motivi anche il Pretore di Terni, nel corso

di un procedimento penale per il reato previsto e punito dall'art.

21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976 in una fattispecie di

scarico da insediamento produttivo, con ordinanza emessa il 29

novembre 1994 ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 del decreto-legge n. 629 del 1994, prospettando il

contrasto con gli artt. 3, 9, 10, 32, 41 e 77 della Costituzione;

che il denunciato art. 3 del decreto-legge, nel sostituire il

terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976, prevede, per

gli scarichi da insediamenti produttivi, che, in caso di superamento

dei limiti di accettabilità previsti dalle tabelle, si applica la

pena dell'ammenda da quindici a centocinquanta milioni di lire o

dell'arresto fino a un anno. Stabilisce inoltre che si applica la

pena dell'ammenda da venticinque a duecentocinquanta milioni di lire

o la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati

i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura

tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del

documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato

interministeriale previsto dall'art. 3 della legge n. 319 del 1976 e

di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima. Ai fini

della quantificazione della pena e della ammissibilità

dell'oblazione ai sensi dell'art. 162-bis del codice penale, il

giudice - prosegue la norma - tiene conto dell'entità del

superamento dei limiti di accettabilità;

che in tutti i giudizi dinanzi alla Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, concludendo per

l'inammissibilita'delle questioni;

che nel giudizio promosso dal Pretore di Roma si è costituita

l'Associazione italiana per il W.W.F. World Wildlife Fund, parte

civile nel processo principale, concludendo per la declaratoria di

illegittimità costituzionale delle norme denunciate;

Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano questioni

identiche o connesse, concernenti in parte le stesse disposizioni,

sicché i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica

pronuncia;

che il decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 non è stato

convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione (si veda il comunicato relativo alla mancata

conversione nella Gazzetta Ufficiale n. 12, serie generale, del 16

gennaio 1995);

che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da

ultimo ordinanze nn. 141, 123 e 122 del 1995), le questioni di

legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente

inammissibili, tenuto anche conto che il decreto-legge attualmente

vigente a seguito di successive reiterazioni (17 marzo 1995, n. 79)

presenta un contenuto normativo che non riproduce integralmente

quello espresso dalle disposizioni denunciate dai giudici rimettenti;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 del

decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina

degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili

che non recapitano in pubbliche fognature), sollevate, in riferimento

agli artt. 3, 9, 10, 25, 32, 41 e 77 della Costituzione, dai Pretori

di Roma, Terni e Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA