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Ordinanza 138/1995 ECLI:IT:COST:1995:138 Generato dall'IA

Ordinanza 138/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 138/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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al 1° gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale

Regesto Legislator

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Ordinanza 138/1995 · Corte costituzionale: al 1° gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale

Parole chiave

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sospensione della rendita d'invalidità disposizioni sulla pensione rinvio della rendita cessazione delle prestazioni indennità giornaliera differita prestazioni assicurative correnti
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e

2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito

con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso con

l'ordinanza emessa il 14 maggio 1994 dalla Corte dei conti, sezione

giurisdizionale per la Lombardia, sui ricorsi riuniti proposti da

Maffezzoni Raffaele ed altre contro il Provveditorato agli studi di

Milano ed altri iscritta al n. 664 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Venosta Margherita ed altra

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

Lombardia, giudicando sui ricorsi riuniti proposti da Maffezzoni

Raffaele ed altre contro i provveditorati agli studi di Cremona e

Milano e il Ministero della pubblica istruzione, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del

decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni

fiscali), convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992,

n. 438, nella parte in cui differisce, fino al 1° gennaio 1994, la

corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato

a riposo, per dimissioni, dal 1° settembre 1993;

che si sono costituite innanzi alla Corte, in senso adesivo agli

argomenti svolti dal giudice rimettente, le signore Margherita

Venosta e Anna Bartoletti, parti nel giudizio di merito;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in

subordine, infondata;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 439/1994, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e

2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure

urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego,

nonché disposizioni fiscali), convertito con modificazioni nella

legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui differisce, fino

al 1° gennaio 1994, la corresponsione della pensione per il personale

della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1° settembre

1993;

che, pertanto, la presente questione di legittimità

costituzionale è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies del

decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni

fiscali), convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992,

n. 438, nella parte in cui differisce, fino al 1° gennaio 1994, la

corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato

a riposo, per dimissioni, dal 1° settembre 1993, sollevata dalla

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA