Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 124/1995 ECLI:IT:COST:1995:124 Generato dall'IA

Ordinanza 124/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 124/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

diritto alla prova garantito dall'art. 24 della Costituzione: diritto

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 24 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 124/1995 · Corte costituzionale: 24 della Costituzione: diritto

Parole chiave

Generato dall'IA
consigliere giuridico imparzialità del perito nomina del difensore diritto a un difensore difetto di legittimazione del ministero pubblico parzialità del giudice

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 24 della Costituzione
diritto alla prova garantito dall'art. 24 della Costituzione: diritto
art. 3 della Costituzione
(consulente d'ufficio)", con conseguente violazione anche dell'art. 3
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 201 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

l'11 gennaio 1994 dal giudice istruttore del Tribunale di Lecce nel

procedimento civile vertente tra Rucco Fabio e Carico Sergio ed

altra, iscritta al n. 445 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile, dopo aver reputato

inammissibile una testimonianza contenente valutazioni da parte del

teste, ed aver osservato che questi, ove ne fosse stata possibile la

nomina come consulente di parte, avrebbe viceversa potuto "deporre

senza rinunciare al suo incarico", il giudice istruttore del

Tribunale di Lecce, con ordinanza emessa l'11 gennaio 1994, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 201 del codice di

procedura civile, nella parte in cui, allorché non sia stata

disposta consulenza tecnica d'ufficio, non consente alle parti di

nominare un loro consulente;

che, a parere del giudice a quo, la norma risulta lesiva del

diritto alla prova garantito dall'art. 24 della Costituzione: diritto

assicurato invece nel processo penale, in cui le parti possono sempre

richiedere le prove;

che, sempre secondo il giudice a quo, detta norma "rovescia

senza alcuna valida ragione la regola posta, oltre che dall'art. 190

codice di procedura penale, dall'art. 115 codice di procedura civile

(le prove di parte sempre, quelle officiose in casi tipici),

consentendo alle parti di dedurre le proprie prove (consulenti) solo

subordinatamente all'assunzione di sempre possibili prove del giudice

(consulente d'ufficio)", con conseguente violazione anche dell'art. 3

della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

la declaratoria d'inammissibilità, o quanto meno di infondatezza

della questione;

Considerato che il giudice a quo prospetta la questione muovendo

dall'erroneo presupposto interpretativo che l'attività del

consulente di parte abbia natura probatoria;

che, viceversa, le consulenze di parte, pur inerendo

all'istruzione probatoria, non costituiscono mezzi di prova ma

semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, prive di autonomo

valore probatorio;

che coerentemente, dunque, la norma impugnata autorizza la

nomina dei consulenti tecnici di parte solo nel caso di nomina del

consulente tecnico d'ufficio, le cui funzioni parimenti sono

preordinate, non ad accertare fatti rilevanti ai fini della

decisione, bensì ad acquisire elementi di valutazione ovvero a

ricostruire circostanze attraverso una specifica preparazione, a

scopo di controllo sugli elementi di prova forniti dalle parti e in

funzione ausiliaria del giudice;

che peraltro rimane sempre salva la possibilità di produrre in

causa perizie stragiudiziali, integranti anch'esse semplici mezzi di

difesa come le deduzioni e argomentazioni dell'avvocato, soggette al

libero apprezzamento del giudice;

che quindi non è pertinente il richiamo alle norme degli artt.

115 codice di procedura civile e 190 codice di procedura penale, per

inferirne ragioni di incoerenza sistematica e dunque

d'irragionevolezza;

che, infine, nel procedimento probatorio la garanzia

costituzionale ex art. 24 è soddisfatta, in subiecta materia,

dall'ammissione della prova contraria sui fatti e rapporti posti a

base della domanda;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 201 del codice di procedura civile,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

giudice istruttore del Tribunale di Lecce con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA