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Sentenza 119/1995 ECLI:IT:COST:1995:119 Generato dall'IA

Sentenza 119/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 119/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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16 settembre 1994 dal Consiglio Superiore della Magistratura, Sezione

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Sentenza 119/1995 · Corte costituzionale: 16 settembre 1994 dal Consiglio Superiore della Magistratura, Sezione

Parole chiave

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scelta del difensore difesa penale diritti della difesa difesa d'ufficio procedura disciplinare degli avvocati difesa obbligatoria

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
garanzia assicurata dall'art. 24 della Costituzione non preclude che
art. 3 della Costituzione
34, secondo comma, del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511

(Guarentigie della magistratura), promossi con 5 ordinanze emesse il

16 settembre 1994 dal Consiglio Superiore della Magistratura, Sezione

disciplinare, nei procedimenti disciplinari a carico di Giammarino

Amalia, iscritti ai nn. 680, 681, 682, 683, 684 del registro

ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice

relatore Cesare Ruperto.

1. - Nel corso di cinque procedimenti disciplinari a carico dello

stesso magistrato, il Consiglio Superiore della Magistratura, Sezione

disciplinare, ha sollevato, con cinque identiche ordinanze emesse

tutte il 16 settembre 1994, questione di legittimità costituzionale

- in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione

- dell'art. 34, secondo comma, del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511

(Guarentigie della magistratura), nella parte in cui non prevede -

sempre o in casi determinati - l'obbligatorietà dell'assistenza

dell'incolpato.

Premette il giudice a quo che la recente sentenza n. 220 del 1994

di questa Corte non ha direttamente affrontato il problema della

legittimità costituzionale dell'autodifesa dell'incolpato, che

dunque risulterebbe sostanzialmente nuovo. Ritiene il remittente che

l'effettività del diritto di difesa rischia di risultare lesa nel

momento in cui si rimette all'esclusiva discrezionalità

dell'incolpato se avvalersi o meno di un difensore.

La scelta nel senso dell'autodifesa precluderebbe infatti la

possibilità di nomina di un difensore di ufficio, anche quando

l'incolpato non sia in grado di "avere piena consapevolezza della

scelta". Oltre alla prospettata violazione dell'art. 24 della

Costituzione, la Sezione disciplinare ravvisa nella norma un duplice

profilo di lesione dell'art. 3. Da un lato infatti la generale

presunzione di adeguatezza dell'autodifesa - espressa dalla norma -

non consentirebbe di trattare in modo differenziato situazioni che

possono essere tra loro diverse. Dall'altro lato, poi, risulterebbe

vulnerato il principio di parità di trattamento con riguardo

all'obbligatorietà della difesa tecnica prevista per il processo

penale (a prescindere dalla scelta dell'imputato e dalla sua

preparazione personale).

Tale asserita disparità di trattamento parrebbe tanto più

irragionevole alla luce dei possibili esiti del procedimento

disciplinare (ad es. la rimozione e la destituzione) in confronto

alle conseguenze di un processo penale avente, in ipotesi, ad oggetto

reati contravvenzionali: posto che in entrambi i casi il bagaglio di

conoscenze tecniche del magistrato è, ovviamente, identico.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'infondatezza della questione, richiamando le affermazioni di

questa Corte circa la possibilità che il diritto di difesa sia

diversamente regolato e adattato alle esigenze dei singoli

procedimenti; e sottolineando inoltre la differenza tra le situazioni

poste a confronto dal giudice a quo nel richiamare il processo penale

come tertium comparationis.

1. - È denunciato l'art. 34, secondo comma, del r.d.lgs. 31

maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), nella parte in

cui non prevede - sempre o in casi determinati - l'obbligatorietà

dell'assistenza difensiva dell'incolpato nel procedimento

disciplinare dinanzi al Consiglio Superiore della Magistratura.

La norma è sospettata d'illegittimità costituzionale in quanto,

nel rimettere alla discrezionalità dell'interessato se avvalersi o

meno del difensore anche quando egli non sia in grado di avere piena

consapevolezza della scelta, comprometterebbe l'effettività del

diritto di difesa, garantita dall'art. 24, secondo comma, della

Costituzione. Inoltre risulterebbe leso il principio di eguaglianza,

sia perché la norma non consentirebbe di trattare in modo difforme

situazioni tra loro diverse per le caratteristiche soggettive

dell'incolpato, sia perché nel processo penale è invece esclusa

l'autodifesa "indipendentemente da qualsiasi valutazione o scelta

dell'imputato e dalle sue caratteristiche e preparazione personale".

2. - I giudizi vanno riuniti in considerazione dell'identità del

problema sollevato con le cinque ordinanze di rimessione.

3. - La questione è infondata.

Questa Corte ha più volte affermato il principio, secondo cui la

garanzia assicurata dall'art. 24 della Costituzione non preclude che

la disciplina legislativa del diritto di difesa si conformi alle

speciali caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti,

purché ne vengano garantiti lo scopo e la funzione, cioè il

contraddittorio, in modo che sia escluso ogni ostacolo a far valere

le ragioni delle parti (v., ex plurimis, sentenze n. 351 del 1989 e

n. 202 del 1975).

Questa Corte ha inoltre in più occasioni rilevato come

l'esercizio della funzione disciplinare nell'àmbito del pubblico

impiego, della magistratura e delle libere professioni si esprima con

modalità diverse, in conseguenza dell'ampia discrezionalità

legislativa in materia (v., da ultimo, sentenza n. 71 del 1995). E,

pur ravvisando una matrice comune nel procedimento a carico dei

dipendenti pubblici e dei magistrati nell'esigenza di assicurare

l'interesse pubblico al buon andamento e all'imparzialità delle

funzioni statali in bilanciamento con i diritti costituzionalmente

rilevanti dei singoli, ha sottolineato come per i magistrati i due

termini del bilanciamento assumano una connotazione ulteriore. Da un

lato, infatti, l'interesse pubblico in gioco riguarda il corretto

svolgimento della funzione giurisdizionale (assistito dalla speciale

garanzia di autonomia ed indipendenza ex art. 101, secondo comma,

della Costituzione); mentre, dall'altro lato, la tutela del singolo

va commisurata alla salvaguardia del dovere di imparzialità e della

connessa esigenza di credibilità collegate all'esercizio della

funzione giurisdizionale (sentenza n. 289 del 1992). Di talché

"l'intera vicenda disciplinare riflette il proprium dell'ordine

giudiziario" (sentenza n. 220 del 1994), e nel suo quadro la

possibilità di difendersi personalmente risulta coerente con il

principio stesso di autogoverno della Magistratura, atteggiandosi

come uno dei tanti modi di esercizio del diritto di difesa, che si

adattano alle speciali esigenze del procedimento. La scelta nel senso

della possibilità dell'autodifesa (ritenuta adeguata ad assicurare

un effettivo contraddittorio) in àmbito disciplinare, si giustifica

appunto in considerazione della riconosciuta attitudine di chi è

professionalmente investito di funzione giurisdizionale, a far

derivare esclusivamente dalla propria valutazione tecnica la linea

difensiva circa i comportamenti che gli vengono contestati come

illecito disciplinare.

La previsione di una difesa obbligatoriamente affidata ad altri,

precludendo all'incolpato la possibilità di predisporre e gestire

direttamente la propria difesa, accrediterebbe a priori la tesi

secondo cui il coinvolgimento personale nella vicenda disciplinare

toglie al magistrato l'idoneità a svolgere una congrua attività

difensiva. Laddove è appunto la descritta compenetrazione tra il

bagaglio tecnico riconosciuto dal legislatore come proprio del

magistrato, la sua posizione professionale e l'esercizio della

giurisdizione, ad escludere in partenza che si possa qualificare la

di lui difesa come più o meno "idonea", secondo logiche di mera

convenienza processuale affidate ad un controvertibile giudizio della

stessa sezione disciplinare.

Quest'ultima deve invece arrestare il proprio intervento sulla

soglia dell'esercizio dell'opzione dell'incolpato tra l'avvalersi o

il non avvalersi di un difensore; disponendo bensì la nomina

d'ufficio in caso di scelta infruttuosa (v. sentenza n. 220 del

1994), ma astenendosi da ogni sindacato sulle attitudini difensive di

colui che abbia optato per l'autodifesa.

4. - L'affermata sufficienza dell'autodifesa e l'esclusione di

ogni possibilità di apprezzamenti preventivi sulle qualità

soggettive dell'incolpato privano di fondamento la censura ex art. 24

ed il primo profilo della censura mossa a stregua dell'art. 3 della

Costituzione. Quanto poi al secondo profilo di quest'ultima censura,

va osservato che le peculiarità del procedimento disciplinare e

delle sue finalità non consentono la comparazione col processo

penale, l'utilizzo dei cui moduli procedurali (d'altronde previsti

solo in via integrativa dagli artt. 32 e 34 del r.d.lgs. n. 511 del

1946) non è affatto sintomatico di una coincidenza che abiliti ad

assimilarne i presupposti e a confrontarne gli esiti, ma è soltanto

funzionale ad una più rigorosa tutela del prestigio dell'ordine

giudiziario (v. sentenza n. 145 del 1976).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del r.d.lgs.

31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Sezione

disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con le

ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA