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Ordinanza 116/1995 ECLI:IT:COST:1995:116 Generato dall'IA

Ordinanza 116/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 116/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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seconda parte, della legge 12 agosto 1993, n. 296 (recte: art. 7-bis,

Regesto Legislator

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Ordinanza 116/1995 · Corte costituzionale: 296 (recte: art. 7-bis,

Parole chiave

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espulsione nel diritto degli stranieri infrazioni alla legge sugli stranieri aiuto all'evasione di detenuti misura coercitiva nel diritto degli stranieri allontanamento uscita illegale dal paese
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, comma 2,

seconda parte, della legge 12 agosto 1993, n. 296 (recte: art. 7-bis,

comma 1, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, recante "Norme urgenti

in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini

extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari

ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato", convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto

dall'art. 8, comma 2, del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, recante

"Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché

sull'espulsione dei cittadini stranieri", convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 agosto, n. 296), promossi con due

ordinanze emesse il 20 e il 24 maggio 1994 dal Pretore di La Spezia

nei procedimenti penali a carico di Zari Momad e di Endorth Julia ed

altri, iscritte ai nn. 429 e 430 del registro ordinanze 1994,

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima

serie speciale, dell'anno 1994, e con ordinanza emessa il 29 giugno

1994 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di

Ettaher Youssef, iscritta al n. 719 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di La Spezia ha sollevato, con ordinanze

rispettivamente del 20 e 24 maggio 1994, questione di legittimità

costituzionale "dell'art. 7-bis, comma 2, seconda parte, della legge

296 del 1993" (recte: art. 7-bis, comma 1, del d.-l. 30 dicembre

1989, n. 416, recante "Norme urgenti in materia di asilo politico, di

ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di

regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già

presenti nel territorio dello Stato", convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 8, comma 2,

del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, recante "Nuove misure in materia di

trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini

stranieri", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto

1993, n. 296), limitatamente alla parte in cui detto articolo punisce

con la reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero espulso che

"non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o

consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente", in

riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione;

che analoga questione è stata sollevata dal Pretore di Padova,

con ordinanza del 29 giugno 1994, in riferimento agli articoli 24,

secondo comma, 25, secondo comma, e 112 della Costituzione;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o

non fondate;

Considerato che le ordinanze sollevano questioni tra loro analoghe

e riferite alla medesima norma incriminatrice, e che quindi i

relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico

provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 34 del 1995, successiva alla

pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 7-bis, comma 1, del d.-l.

30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dal richiamato art. 8, comma 2,

del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui punisce con la

reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero destinatario di un

provvedimento di espulsione che non si adopera per ottenere dalla

competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del

documento di viaggio occorrente, e che pertanto, essendo stata

espunta dall'ordinamento la norma denunziata, le relative questioni

devono essere dichiarate manifestamente inammissibili (v., da ultimo,

ord. n. 41 del 1995);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, comma 1, del d.-l. 30

dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di

ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di

regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già

presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 8, comma 2,

del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di

trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini

stranieri), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto

1993, n. 296, sollevate, in riferimento agli articoli 24, secondo

comma, 25, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal pretore di La

Spezia e dal pretore di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 marzo 1995.

Il presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA