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Ordinanza 112/1995 ECLI:IT:COST:1995:112 Generato dall'IA

Ordinanza 112/1995 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 112/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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che non recapitano in pubbliche fognature) promossi con due ordinanze

Regesto Legislator

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Ordinanza 112/1995 · Corte costituzionale: che non recapitano in pubbliche fognature) promossi con due ordinanze

Parole chiave

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tasse di allacciamento fognario contravvenzione bagatellare mancanza di disciplina omissione del ministero pubblico infrazione qualificata LStup acque di scarico non inquinate
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del

decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina

degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili

che non recapitano in pubbliche fognature) promossi con due ordinanze

emesse il 10 dicembre e il 19 novembre 1993 dal Pretore di Pisa,

sezione distaccata di San Miniato, nei procedimenti penali a carico

di Battaglioli Luciano ed altro, e di Ghizzani Alfredo ed altro,

iscritte ai nn. 85 e 86 del registro ordinanze 1994 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 11, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che il Pretore di Pisa, sezione distaccata di San

Miniato, con due ordinanze - emesse, l'una, il 10 dicembre 1993 (r.o.

n. 85 del 1994), nel procedimento penale a carico di Battaglioli

Luciano e Ferrari Giorgio e, l'altra, il 19 novembre 1993 (r.o. n. 86

del 1994), nel procedimento penale a carico di Ghizzani Alfredo e

Borrini Angelo - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1 e 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche

alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli

insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature);

che, in entrambi i giudizi, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate

inammissibili, per la mancata conversione del decreto-legge

denunciato e, comunque, infondate;

Considerato che le ordinanze sottopongono alla Corte identiche

questioni e, pertanto, debbono essere riunite e trattate

congiuntamente;

che il decreto-legge n. 454 del 1993 non è stato convertito in

legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come

risulta dal comunicato inserito nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 11, serie generale, del 15 gennaio 1994;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della

questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del

decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina

degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili

che non recapitano in pubbliche fognature), sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, dal Pretore di Pisa,

sezione distaccata di San Miniato, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA