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Ordinanza 94/1994 ECLI:IT:COST:1994:94 Generato dall'IA

Ordinanza 94/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 94/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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proposti da Pognant Airassa Anna, in proprio e n. q. ed altri, contro

Regesto Legislator

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Ordinanza 94/1994 · Corte costituzionale: q. ed altri, contro

Parole chiave

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ricalcolo delle indennità di disoccupazione calcolo dell'indennità indennità di disoccupazione dell'assicurato calcolo della rendita d'invalidità calcolo delle prestazioni complementari provvedimento d'integrazione nell'assicurazione sociale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,

lettere b) e c), della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti

economici al personale statale in attività ed in quiescenza), nel

testo sostituito dall'art. 1, primo comma, della legge 3 marzo 1960,

n. 185, dell'art. 14, primo comma, della legge 14 dicembre 1973, n.

829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale

dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e dell'art. 1,

settimo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 885 (Norme di

integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed

accessorio, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello

Stato), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 9 luglio 1992 dal

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sui ricorsi

proposti da Pognant Airassa Anna, in proprio e n. q. ed altri, contro

l'O.P.A.F.S., iscritte ai nn. 589, 590 e 591 del registro ordinanze

1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41,

prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso da vari

ex dipendenti dell'Azienda autonoma ferrovie dello Stato per ottenere

il riconoscimento del loro diritto al computo dell'indennità

integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di buonuscita ad

essi corrisposta dall'O.P.A.F.S. (Opera Previdenziale Assistenza

Ferrovieri dello Stato), il Tribunale amministrativo regionale del

Piemonte, con tre distinte ordinanze (r.o. nn. 589, 590 e 591/93),

emesse il 9 luglio 1992 e pervenute alla Corte costituzionale il 3

settembre 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

- in riferimento agli articoli 3, 36, primo comma e 38, secondo comma

della Costituzione - dell'articolo 1, terzo comma, lettere b) e c)

della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al

personale statale in attività ed in quiescenza), nel testo

sostituito dall'articolo 1, primo comma, della legge 3 marzo 1960 n.

185, nonché dell'articolo 14, primo comma, della legge 14 dicembre

1973 n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale

dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e dell'articolo 1,

settimo comma, della legge 22 dicembre 1980 n. 885 (Norme di

integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed

accessorio, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello

Stato) nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale

dalla contribuzione previdenziale e dalla base di calcolo

dell'indennità di buonuscita;

che nel giudizio davanti alla Corte non vi è stata costituzione

delle parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

che su analoga questione la Corte si è pronunziata con sentenza

n. 243 del 1993;

che, a seguito di tale pronunzia e posteriormente alle ordinanze

di remissione è stata emanata la legge 29 gennaio 1994 n. 87,

recante "Norme relative al computo dell'indennità integrativa

speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici

dipendenti";

che la legge suddetta ha modificato la normativa impugnata,

anche con espresso riferimento agli iscritti all'Opera di previdenza

e assistenza per i ferrovieri dello Stato;

che, pertanto, si impone la restituzione degli atti al giudice

remittente per un nuovo esame della rilevanza della questione;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA