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Ordinanza 93/1994 ECLI:IT:COST:1994:93 Generato dall'IA

Ordinanza 93/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 93/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 427 e 542 del

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 93/1994 · Corte costituzionale: 427 e 542 del

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria anticipo delle spese credito di restituzione statale condono delle spese procedurali spese di difesa indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 427 e 542 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 giugno

1993 dal Pretore di Macerata nel procedimento penale a carico di

Bravi Lorenzo, iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Macerata ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 427 e 542 del codice di procedura penale

nella parte in cui prevedono, nel caso di proscioglimento

dell'imputato perché il fatto non sussiste, la condanna del

querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipato dallo

Stato, anche in assenza di alcuna colpa ascrivibile al querelante

stesso;

Considerato che medesima questione è già stata ritenuta fondata

da questa Corte che, con sentenza n. 423 del 1993, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 427, primo comma, del

codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, nel caso di

proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non

aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al

pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di

qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di

querela;

che gli effetti di tale decisione si estendono evidentemente

anche all'art. 542 dello stesso codice il quale si limita a rinviare

all'art. 427 per relationem; che pertanto la questione sollevata dal

Pretore di Macerata va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità degli artt. 427 e 542 del codice di procedura penale

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA