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Ordinanza 92/1994 ECLI:IT:COST:1994:92 Generato dall'IA

Ordinanza 92/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 92/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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(ordinamento giudiziario), come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 92/1994 · Corte costituzionale: 22 del d.P.R. 22

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico delega di potere margine d'apprezzamento del ministero pubblico autorità preposta all'assistenza giudiziaria principio d'ufficio e principio inquisitorio doveri del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione dal Pretore
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della

Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e

dell'art. 72, primo e secondo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12

(ordinamento giudiziario), come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22

settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento

dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a

carico di imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa l'11

gennaio 1993 dal Pretore di Torino - sezione distaccata di

Moncalieri, nel procedimento penale a carico di Mulassano Mauro ed

altro, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Torino - sezione distaccata di

Moncalieri, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5

della legge 16 febbraio 1987 n. 81, nonché dell'art. 72, primo e

secondo comma, del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (come sostituito

dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449), "nella parte in

cui prevede che le funzioni di pubblico ministero nell'udienza

dibattimentale pretorile possano essere svolte, per delega specifica

e nominativa del Procuratore della Repubblica presso la Pretura, da

uditori giudiziari";

che, ad avviso del giudice a quo, la norma costituzionale

risulterebbe violata in quanto nell'art. 5 della legge n. 81 del 1987

non vi sarebbe traccia di principi e criteri direttivi; condizione -

questa - fondamentale per una legittima delega al Governo

dell'esercizio della funzione legislativa;

che è intervenuta nel giudizio l'Avvocatura generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che questione identica, sollevata dallo stesso Pretore

è stata già esaminata da questa Corte e dichiarata manifestamente

infondata con ordinanza n. 468 del 1993;

che in detta decisione si è rilevato come sia sufficiente che

la nuova disciplina si collochi all'interno del nuovo processo

penale, ne attui le finalità e costituisca il coerente sviluppo e la

concreta attuazione dei criteri e dei principi ispiratori della

riforma (sentt. n. 68 e n. 181 del 1991), e che, inoltre, possono

utilmente dedursi principi e criteri direttivi dagli artt. 2 e 3

della stessa legge n. 81 del 1987 e, in particolare, dalle direttive

che hanno per oggetto l'ordinamento giudiziario. E cioè dalla

direttiva n. 68, la quale prevede che le funzioni di pubblico

ministero in udienza siano esercitate con piena autonomia, e dalla

direttiva n. 103, secondo cui il processo davanti al pretore deve

svolgersi con criteri di massima semplificazione e, tra l'altro, con

la garanzia della distinzione delle funzioni di pubblico ministero e

di giudice;

che pertanto anche la presente questione, non essendo stati

dedotti argomenti ulteriori rispetto a quelli esaminati, va

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 5, della legge 16 febbraio 1987 n. 81

(Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del

nuovo codice di procedura penale), e 72, primo e secondo comma, del

R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario), come sostituito

dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449 (Approvazione delle

norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo

processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni),

sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione dal Pretore

di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA