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Ordinanza 9/1994 ECLI:IT:COST:1994:9 Generato dall'IA

Ordinanza 9/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 9/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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istanze proposte da Scagliari Giorgio, Fiorino Fedele e Rossi Carpino

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 9/1994 · Corte costituzionale: istanze proposte da Scagliari Giorgio, Fiorino Fedele e Rossi Carpino

Parole chiave

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pena privativa della libertà messa in libertà provvisoria dipendenza dall'assistenza sociale condizioni della detenzione preventiva assistenza riabilitativa esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e

quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento

penitenziario) nel testo modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n.

663, promossi con n. 3 ordinanze emesse il 2 marzo, il 12 gennaio ed

il 23 febbraio 1993 dal Tribunale di sorveglianza di Torino sulle

istanze proposte da Scagliari Giorgio, Fiorino Fedele e Rossi Carpino

Giancarlo, rispettivamente iscritte ai nn. 397, 398 e 466 del

registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 43, 29 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice

Renato Granata;

Ritenuto che, con tre ordinanze di pressocché identico contenuto,

in data 23 febbraio (n. 466) e 2 marzo (nn. 397, 398) 1993, il

Tribunale di sorveglianza di Torino - nei procedimenti relativi alle

istanze di affidamento in prova al servizio sociale presentate da

altrettanti soggetti, in stato di libertà per non essere ancora

iniziata l'esecuzione della pena loro rispettivamente inflitta (in

misura di per sé non ostativa alla concessione del suddetto

beneficio) - ha ritenuto conseguenzialmente rilevante e non

manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione

- onde ha sollevato - questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, ordinamento

penitenziario, come modificato dalla legge 663/86, che ha introdotto

la possibilità di accedere all'affidamento in prova al servizio

sociale anche per colui che ha serbato in libertà un comportamento

tale da consentire un giudizio prognostico favorevole sul suo

reinserimento.

Rilevato che la norma impugnata effettivamente consente - (dopo

l'intervento correttivo della sentenza 569/89 di questa Corte) anche

indipendentemente da alcun previo periodo di espiazione di pena o di

custodia cautelare, e quindi di osservazione in istituto - la

concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio

sociale sulla base dell'osservazione del mero comportamento tenuto

dal condannato in libertà.

Considerato che non di tale estensione del beneficio si duole

comunque il Tribunale rimettente sibbene del fatto che manchi una

organica disciplina "circa i tempi, le modalità, gli strumenti ed i

soggetti competenti" ad effettuare una siffatta osservazione della

condotta dal condannato (ancora) libero: dubitando che ciò comporti

una irragionevole disparità di trattamento tra i richiedenti il

beneficio suddetto, secondo che siano in carcere ovvero in libertà,

per essere l'osservazione del correlativo comportamento (sulla quale

si fonda il giudizio prognostico di pericolosità, da cui dipende

l'ammissione alla misura alternativa) nel primo caso minutamente

regolata con criteri oggettivi e, nel secondo caso, direttamente

affidata all'apprezzamento soggettivo del giudice di sorveglianza.

Considerato che la denuncia di incostituzionalità così formulata

si risolve però all'evidenza nella richiesta di una non consentita

sentenza additiva in materia che (per la pluralità delle opzioni

possibili) è riservata invece alla discrezionalità del legislatore.

Il che, del resto, lo stesso giudice a quo espressamente finisce poi

con l'ammettere postulando conclusivamente "l'esigenza di un

intervento legislativo";

che la questione sollevata è pertanto manifestamente

inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della

legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), nel testo

modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di

sorveglianza di Torino, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA