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Ordinanza 73/1994 ECLI:IT:COST:1994:73 Generato dall'IA

Ordinanza 73/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 73/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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contro il Comune di Milano, iscritta al n. 577 del registro ordinanze

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 73/1994 · Corte costituzionale: 577 del registro ordinanze

Parole chiave

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riduzione delle prestazioni scala decrescente dei contributi licenziamento amministrativo licenziamento del pubblico dipendente scadenza di disdetta estinzione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
dal diritto al posto - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, del regio

decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della

legge comunale e provinciale), promosso con ordinanza emessa il 10

gennaio 1992 dal Tribunale amministrativo

regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Cataldi Antonio

contro il Comune di Milano, iscritta al n. 577 del registro ordinanze

1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41,

prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 gennaio 1992 (pervenuta

alla Corte costituzionale il 2 settembre 1993), il Tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia - sul ricorso promosso da

Cataldi Antonio per l'annullamento della delibera 4 marzo 1980, n.

886, con cui la Giunta del Comune di Milano lo ha dichiarato decaduto

dal diritto al posto - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 9 del regio decreto

3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge

comunale e provinciale), nella parte in cui prevede la decadenza

automatica dell'impiegato degli enti locali, in seguito a sentenza di

condanna passata in giudicato, per uno dei reati di cui al precedente

art. 8;

che il giudice remittente, richiamando la giurisprudenza di

questa Corte (sentenza n. 16 del 1991), sostiene che l'automaticità

del provvedimento di decadenza stabilita dalla norma impugnata

sarebbe offensiva del principio della proporzione della sanzione

amministrativa al caso concreto;

Considerato che - alla luce dell'orientamento già espresso dalla

Corte con riferimento alla norma qui impugnata (ordinanza n. 302 del

1992) ovvero ad altre di analogo tenore (sentenza n. 197 del 1993) -

la decadenza automatica dall'ufficio, per gli impiegati degli enti

locali, prevista dall'art. 9 del regio decreto n. 383 del 1934, viene

a concretare una ipotesi di sanzione espulsiva, preclusiva di

qualsiasi valutazione dei fatti addebitati nella sede naturale del

procedimento disciplinare;

che il caso all'esame del giudice a quo rientra, pertanto, nella

sfera di applicazione della legge 7 febbraio 1990, n. 19, la quale -

sulla scorta di quanto deciso da questa Corte con sentenza n. 971 del

1988 - ha stabilito che "il pubblico dipendente non può essere

destituito di diritto a seguito di condanna penale" e che "è

abrogata ogni contraria disposizione di legge" (art. 9, primo comma),

salva, ovviamente, l'inflizione della destituzione all'esito del

procedimento disciplinare, ove ne sussistano i presupposti (art. 9,

secondo comma), e con previsione nel contempo (art. 10, secondo

comma), della riammissione in servizio, a domanda, per i pubblici

dipendenti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della

legge, siano stati destituiti di diritto;

che, pertanto, essendosi censurata una disposizione ormai

abrogata che non esplica più il suo effetto in relazione al giudizio

a quo, la questione difetta di rilevanza, secondo i principi già

affermati da questa Corte (sentenze nn. 403 del 1992, 134 del 1992 e

415 del 1991), onde la questione stessa va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9 del regio decreto 3 marzo

1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e

provinciale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.

Il cancelliere: FRUSCELLA