Ordinanza 58/1994 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAd.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 97 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 58/1994 · Corte costituzionale: d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 53 del
d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno) e degli artt. 4, 16 e 17 della legge 25 giugno 1865,
n. 2359 (Disciplina delle espropriazioni forzate per pubblica
utilità), promosso con ordinanza emessa il 1 dicembre 1992 dal
Consiglio di Stato - sezione IV giurisdizionale, sul ricorso proposto
dal Prefetto di Cosenza contro Bianco Angelo ed altri, iscritta al n.
597 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Consiglio di Stato, nel corso di un giudizio
d'impugnazione di una sentenza del Tribunale amministrativo regionale
della Calabria - sezione di Catanzaro, che aveva annullato un decreto
di espropriazione di terreni destinati ad opere per lo sviluppo
industriale, con ordinanza in data 1 dicembre 1992 (R.O. n.
597/1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale "dell'art. 53
del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e dei connessi artt. 51 dello stesso
d.P.R. e 4, 16 e 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nella parte
in cui non dispongono, nei confronti dei soggetti espropriandi, forme
di comunicazione personale dei procedimenti espropriativi avviati";
che, ad avviso del collegio remittente, la normativa impugnata
si porrebbe in contrasto con il principio di buon andamento
dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione) per la mancata
partecipazione al procedimento dei privati direttamente interessati,
nonché con il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione)
sotto il profilo della minore tutela, per i proprietari espropriandi,
della effettività del principio partecipativo, rispetto alla
disciplina dettata dagli artt. 10 e 11 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865 in ordine ai procedimenti ablatori ivi previsti;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la inammissibilità o la infondatezza della causa;
Considerato che non si rinviene nell'ordinanza alcun elemento per
stabilire se da parte dell'espropriante siano state fornite agli
espropriandi indicazioni utili al fine di consentire l'esercizio
della facoltà di formulare osservazioni prima dell'adozione del
provvedimento di espropriazione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 18
giugno 1986, n. 6);
che, pertanto, non è possibile stabilire la rilevanza della
questione, che è, quindi, manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 51 e 53 del d.P.R. 6 marzo
1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno) e 4, 16 e 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359
(Disciplina delle espropriazioni forzate per pubblica utilità),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal
Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA