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Ordinanza 57/1994 ECLI:IT:COST:1994:57 Generato dall'IA

Ordinanza 57/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 57/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della legge regionale Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli

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Ordinanza 57/1994 · Corte costituzionale: 13 (Disciplina degli

Parole chiave

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inquinamento d'origine agricola utilizzazione agricola discarica abusiva distruzione delle colture inquinamento locale agricoltura biologica
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, numero 5,

della legge regionale Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli

scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14,

legge 10 maggio 1976, n. 319)), promosso con ordinanza emessa il 30

gennaio 1993 dal Pretore di Asti nel procedimento penale a carico di

Armando Borello, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

Armando Borello, imputato della contravvenzione prevista e punita

dall'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, il Pretore di Asti,

con ordinanza emessa il 30 gennaio 1993, su eccezione del pubblico

ministero ha sollevato, in riferimento agli artt. 25 e 117 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

numero 5, della legge regionale Piemonte 26 marzo 1990, n. 13

(Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi

civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319));

che la norma censurata, meramente descrittiva, definisce lo

spandimento sul terreno come "l'operazione di smaltimento ai fini

agricoli dei reflui provenienti da insediamenti civili o produttivi",

e prevede che "tale smaltimento, inteso come fase di trattamento dei

reflui rientra nell'ambito di applicazione del d.P.R. 10 settembre

1982, n. 915";

che il Pretore ritiene la questione rilevante, dovendosi

stabilire nel caso sottoposto al suo esame se debba trovare

applicazione una norma di legge regionale che fa richiamo ad una

legge statale in materia di rifiuti (d.P.R. n. 915 del 1982), anche

ai fini sanzionatori penali, in una fattispecie che sembra invece

rientrare nell'ambito delle previsioni dell'art. 21 della legge n.

319 del 1976;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuta la Regione

Piemonte, concludendo per la manifesta infondatezza della questione

di legittimità costituzionale;

Considerato che nell'ordinanza di rimessione manca una esposizione

del fatto che chiarisca se lo spandimento sul suolo dei liquami

rientrasse o meno nella normale pratica agronomica, in modo da

rendere possibile il riscontro concreto sui termini della questione,

essendosi il giudice rimettente limitato a riportare le richieste del

pubblico ministero dopo avere indicato il titolo del reato per il

quale si procedeva;

che, essendo carente la motivazione sulla rilevanza, la

questione va dichiarata manifestatamente inammissibile (ordinanze n.

324 del 1992, n. 456 e 326 del 1991);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, numero 5, della legge

regionale Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi

delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10

maggio 1976, n. 319)), sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 117

della Costituzione, dal Pretore di Asti con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA