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Ordinanza 492/1994 ECLI:IT:COST:1994:492 Generato dall'IA

Constitutional question dismissed as inadmissible due to incorrect identification of applicable non-restitution rules for welfare pensions.

Numero d'incarto Ordinanza 492/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 52 of Law No. 88/1989 manifestly inadmissible. The lower court argued that welfare pensions should follow the same non-restitution rules as social security benefits, but the Court found this premise flawed. The Court determined that specific legislative provisions governing the recovery of welfare pensions were already in force and did not require constitutional review.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; Art. 11 L. 537/1993; Art. 3-ter D.L. 850/1976: The Constitutional Court must declare a constitutional question inadmissible when the referring judge incorrectly identifies the applicable statutory rules governing the restitution of benefits, thereby rendering the question moot.

Parole chiave

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constitutional question inadmissibility welfare pension restitution non-repetition principle invalidity pension recovery statutory interpretation error ripristino della rendita di invalidità calcolo dell'assegno per grandi invalidi copertura dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 3 Cost.
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
Art. 11 L. 537/1993
della pensione di invalidità civile, l'art. 11 della legge 24
Art. 3-ter D.L. 850/1976
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
Art. 26 comma 2 L. 87/1953
Art. 9 comma 2 norme integrative Corte Cost.
art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 39/1993
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge

9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro), promosso con ordinanza emessa il 9

maggio 1994 dal Pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente

tra Marco Cencioni ed il Ministero dell'interno, iscritta al n. 438

del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso da Marco

Cencioni nei confronti del Ministero dell'interno, il Pretore di

Viterbo, con ordinanza emessa il 9 maggio 1994, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88

(Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e

dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro), nella parte in cui, per le prestazioni erogate indebitamente

prima del 31 dicembre 1991, non estende a quelle di natura

assistenziale la regola dell'irripetibilità, tranne in caso di dolo,

dettata per quelle previdenziali;

che la disposizione censurata dispone non si faccia luogo a

recupero delle somme corrisposte dall'INPS ai propri assicurati, se

sono state riscosse rate di pensione risultate non dovute a seguito

della modifica del provvedimento di attribuzione, erogazione o

riliquidazione della prestazione, salvo che l'indebita percezione

dipenda da dolo dell'interessato;

che questa disposizione limitativa della ripetibilità

dell'indebito in materia previdenziale, per effetto della sentenza di

questa Corte n. 39 del 1993, continua ad essere applicabile anche ai

rapporti sorti precedentemente (o comunque pendenti) alla data

dell'entrata in vigore dell'art. 13, primo comma, della legge 30

dicembre 1991, n. 412, che ha introdotto elementi nuovi, e più

restrittivi, per la irripetibilità delle prestazioni pensionistiche

indebitamente corrisposte agli assicurati (corresponsione di esse con

provvedimento definitivo; comunicazione di quest'ultimo

all'interessato; esclusione di omessa o incompleta segnalazione del

pensionato di fatti incidenti sulla pensione, sconosciuti all'ente

erogatore);

che il caso esaminato dal giudice rimettente riguarda un

invalido civile totale, dal 1984 titolare di pensione di inabilità a

carico del Ministero dell'interno, il quale, essendo stato assunto

nel settembre 1989 presso una pubblica amministrazione, aveva

superato, dall'anno successivo, i limiti di reddito per la permanenza

del diritto a pensione. Con provvedimento del 27 aprile 1993 la

Commissione provinciale per l'assistenza e la beneficenza aveva

revocato la pensione con decorrenza dal 1 gennaio 1990, ed il

Prefetto di Viterbo aveva chiesto il rimborso delle somme percepite

dall'invalido da quella data al 28 febbraio 1993;

che, ad avviso del giudice rimettente, non vi sarebbe alcun

motivo razionale di differenziazione, ai fini della restituzione di

somme indebitamente percepite, tra la posizione del titolare di

prestazione previdenziale e quella del titolare di pensione

assistenziale;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la non fondatezza della questione;

Considerato che il giudice rimettente, nel prospettare la

questione di legittimità costituzionale, muove dal presupposto che

per le prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili a

carico del Ministero dell'interno viga il principio di incondizionata

ripetibilità dell'indebito. Chiede pertanto una pronuncia che

estenda per tali prestazioni la diversa regola, propria del sistema

INPS, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di una

situazione di fatto caratterizzata dalla non addebitabilità al

percipiente della erogazione non dovuta;

che il giudice a quo non tiene conto della norma contenuta

nell'art. 3- ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850,

convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio

1977, n. 29, che, disponendo che la revoca della concessione dei

benifici economici corrisposti agli invalidi civili, ciechi civili e

sordomuti ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data

del relativo provvedimento, non consente il recupero delle somme

anteriormente corrisposte;

che, d'altra parte, solo a partire dal 1 gennaio 1994, nel caso

di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento

della pensione di invalidità civile, l'art. 11 della legge 24

dicembre 1993, n. 537 prevede la ripetizione di tutti i ratei

percepiti nell'ultimo anno che precede la revisione; ripetizione che

tuttavia continua a non essere consentita quando l'interessato

rinunci a godere delle provvidenze economiche dalla data

dell'accertamento stesso;

che l'ordinanza di rimessione individua erroneamente la

disposizione applicabile e pertanto la questione di legittimità

costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n.

88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal Pretore di Viterbo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA