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Ordinanza 491/1994 ECLI:IT:COST:1994:491 Generato dall'IA

Ordinanza 491/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 491/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401 (Disposizioni urgenti in materia di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401 (Disposizioni urgenti in materia di

Regesto Legislator

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Ordinanza 491/1994 · Corte costituzionale: 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401 (Disposizioni urgenti in materia di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401 (Disposizioni urgenti in materia di

Parole chiave

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Stato regionale Stato di diritto Stato laico servizio medico regionale stato di salute Stato unitario
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e

5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401 (Disposizioni urgenti in

materia di organizzazione delle unità sanitarie locali), promosso

con ricorso della Regione Lazio, notificato il 23 luglio 1994,

depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 53 del

registro ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che la Regione Lazio ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401 (Disposizioni urgenti in materia di

organizzazione delle unità sanitarie locali), deducendo la

violazione degli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

sostenendo l'infondatezza della questione;

Considerato che il decreto-legge n. 401 del 1994 non è stato

convertito in legge nei termini costituzionali, ed è pertanto

decaduto, come risulta dall'avviso pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica del 24 agosto 1994, n. 197;

che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della

questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401 (Disposizioni urgenti in materia di

organizzazione delle unità sanitarie locali) sollevata dalla Regione

Lazio, per violazione degli artt. 3, 97, 117 e 118, con il ricorso in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA