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Ordinanza 480/1994 ECLI:IT:COST:1994:480 Generato dall'IA

Ordinanza 480/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 480/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di Cuneo nel procedimento penale a carico di Bruno Luigi, iscritta al

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 480/1994 · Corte costituzionale: di Cuneo nel procedimento penale a carico di Bruno Luigi, iscritta al

Parole chiave

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violazione delle norme edilizie delitto contro l'ambiente violazione di norme di protezione motivazione inadeguata delle censure costituzionali inquinamento locale accuse di abuso

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Cuneo con l'ordinanza
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, terzo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1994 dal Pretore

di Cuneo nel procedimento penale a carico di Bruno Luigi, iscritta al

n. 537 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno

1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Cuneo solleva, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 60, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude la

possibilità di applicare le pene sostitutive ai reati in materia

edilizia e urbanistica;

che a tal proposito il giudice a quo, premesso di procedere in

ordine al reato di cui all'art. 20 lett. b) della legge 28 febbraio

1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), per il quale opera l'esclusione oggettiva dettata dalla

norma sottoposta a censura, osserva come la possibilità di

sostituire la pena detentiva con sanzioni sostitutive sia invece

"univocamente ammessa" per il reato di cui all'art. 1-sexies del

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la

tutela delle zone di particolare interesse ambientale) convertito,

con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, desumendo da

ciò una ingiustificata disparità di trattamento in quanto le norme

poste a confronto, pur disciplinando materie astrattamente diverse,

in realtà mirano a tutelare "lo stesso bene, vale a dire l'ambiente

in senso territoriale-urbanistico-paesistico";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

Considerato che la giurisprudenza di legittimità ha di recente

affermato che le sanzioni sostitutive non possono trovare

applicazione per il reato previsto dall'art. 1-sexies della legge 8

agosto 1985, n. 431 proprio perché in tale ipotesi opera il divieto

sancito dall'art. 60, terzo comma, della legge n. 689 del 1981

(Cass., Sez. III, 27 aprile 1993, n. 984), sicché, risultando errata

la premessa interpretativa da cui muove il giudice a quo, la dedotta

violazione del principio di uguaglianza si rivela inesistente per la

mancanza stessa dell'elemento di raffronto che il rimettente ha

evocato quale tertium comparationis;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 60, terzo comma, della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Cuneo con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA