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Sentenza 457/1994 ECLI:IT:COST:1994:457 Generato dall'IA

Sentenza 457/1994 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 457/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, della legge della Regione Sardegna 4 aprile 1989 n. 12 (recte:

Regesto Legislator

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art. 108 della Costituzione; Sentenza 457/1994 · Corte costituzionale: 12 (recte:

Parole chiave

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diritto regionale assegnazione di alloggio diritto di determinare il luogo di dimora legge sugli alloggi legge sulle abitazioni secondarie legge sulla pianificazione territoriale

Disposizioni normative citate

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art. 108 della Costituzione
in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, ottavo

comma, della legge della Regione Sardegna 4 aprile 1989 n. 12 (recte:

6 aprile 1989, n. 13, recante la disciplina regionale delle

assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica) promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1994 dal Pretore

di Oristano nei procedimenti civili vertenti tra Mastinu Giuseppe ed

altro ed il sindaco di Solarussa, iscritta al n. 346 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Nel corso di due giudizi riuniti, proposti avverso le ordinanze

sindacali di annullamento delle assegnazioni di alloggi di edilizia

economica e popolare, il Pretore di Oristano, con ordinanza del 9

marzo 1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 20, ottavo comma, della legge della Regione Sardegna 4

aprile 1989, n. 12 (recte: 6 aprile 1989 n. 13), recante la

disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di

edilizia residenziale pubblica, che, nel prevedere che il

provvedimento del Sindaco sia impugnabile secondo il procedimento di

cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972,

n. 1035, e cioè con ricorso al Pretore, violerebbe l'art. 108 della

Costituzione e quindi la riserva di legge statale ivi prevista,

essendo precluso alla legge regionale di dettare norme in materia

processuale e di giurisdizione.

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dell'art. 20, ottavo

comma, della legge della Regione Sardegna 4 aprile 1989, n. 12

(recte: 6 aprile 1989, n. 13), il quale prevede che avverso

l'ordinanza del Sindaco di annullamento dell'assegnazione di alloggio

di edilizia residenziale pubblica è ammesso ricorso secondo il

procedimento previsto dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R.

n. 1035 del 1972.

Si sostiene dal giudice rimettente che la norma impugnata viola il

principio della riserva di legge statale in materia giurisdizionale,

esorbitando dalla sfera della potestà legislativa regionale.

2. - La questione è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale è precluso alle

regioni di dettare norme che, come quella impugnata, prevedano rimedi

giurisdizionali o dispongano in ordine a poteri o facoltà

dell'autorità giudiziaria, in quanto la materia processuale è

riservata dall'art. 108 della Costituzione alla esclusiva competenza

del legislatore statale (v. ex plurimis sentenze nn. 210 e 113 del

1993, 505 e 489 del 1991, 594 del 1990, 727 del 1988, 81 del 1976).

La violazione del suddetto parametro costituzionale non può

nemmeno essere esclusa sulla base del rilievo che la norma regionale

impugnata si è limitata a fare rinvio alla normativa statale

contenuta nell'art. 11, commi 13, 14 e 15, del d.P.R. 30 dicembre

1972, n. 1035, perché le regioni in nessun caso possono emanare

leggi in materie soggette a riserva di legge statale, comportando

ciò un'indebita novazione della fonte con la forza e le conseguenze

che ne derivano (sentenze nn. 210 del 1993, 615 e 203 del 1987, 128

del 1963).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 20, ottavo

comma, della legge della Regione Sardegna 4 aprile 1989 n. 12 (recte:

6 aprile 1989 n. 13, recante la disciplina regionale delle

assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA